Page 53 - eBook - La Questione Territoriale
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Geronimo Cardia — La que stione territ oria L e
Dunque, non di “vietare” la distribuzione del gioco legale sull’intero territorio.
Questo, che potrà anche apparire banale, rappresenta, in realtà, un aspetto ma-
croscopico di cui si dirà nel paragrafo che segue. Accade, infatti, che, applicando
alla lettera i provvedimenti anti-slot di Comuni e Regioni, non sia di fatto pos-
sibile distribuire gioco su nessuna parte del territorio comunale interessato. E
ciò perché o sono troppi i luoghi sensibili indicati o sono troppo ampi i raggi
di interdizione di 500 o 300 metri imposti: in sostanza i regolamenti anti-slot
dicono di regolamentare ma in realtà vietano.
Inoltre, il Tar Puglia precisa che “Appare (…) evidente che la norma statale (…)
abbia inteso prevedere misure di prevenzione della ludopatia proprio al fine di tutelare il
diritto della salute, diritto che, in base all’ art. 117, comma 3 Cost., trova la sua disciplina
fondamentale nella legislazione nazionale, spettando alle regioni di concorrere al comple-
tamento delle regole nel rispetto dei principi fondamentali posti dalla legislazione statale.
Nella specie, l’art.7 l.R.43/2013 [i.e. il Distanziometro imposto dalla legge Re-
gionale Puglia], nel disporre l’immediata entrata in vigore delle norme in materia di di-
stanza dai luoghi sensibili, contraddice l’art.7 c.10 D.L.158/2012, che invece demanda
l’applicazione della nuova disciplina alla pianificazione ivi prevista (pianificazione che
vede il coinvolgimento di diversi soggetti e che invece la L.R. pretermette del tutto) così
violando “un principio fondamentale stabilito dallo Stato per la tutela della salute”. (…)
Se la materia della “tutela della salute” è soggetta alla competenza legislativa concorrente
delle Regioni, sicché queste possono provvedere a dettare regole di settore in coerenza con
la disciplina statale e con i relativi principi fondamentali, è riservato allo Stato il potere
di fissare livelli di tutela uniformi sull’intero territorio nazionale, restando ferma la pos-
sibilità per le Regioni di stabilire livelli di tutela più elevati per il raggiungimento dei
fini propri delle loro competenze (cfr. in tal senso T.A.R. Lombardia 4.4.2012 n. 1006;
T.A.R. Puglia 7.12.2012 n. 2100; Corte Cost. 5 marzo 2009, n. 61; Corte Cost.
14 marzo 2008, n. 62).” Nella stessa ordinanza si legge poi che “sotto un profilo
sostanziale mentre la norma statale prescrive che la progressiva ricollocazione riguardi
solo gli apparecchi (…) l’art.7 della L.R.43/2013 prevede che le restrizioni ivi indicate
riguardino tutti gli “apparecchi da gioco di cui all’articolo 110, comma 6, del testo unico
delle leggi di pubblica sicurezza, emanato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773,
nonché ogni altra tipologia di offerta di gioco con vincita in denaro soggetti al regime
autorizzatorio previsto dalle norme vigenti”;”.
Alle questioni sopra citate necessariamente va aggiunto il profilo secondo cui
i distanziometri imposti tra l’altro impongono raggi di interdizione talmente
estesi e luoghi (discutibilmente) sensibili talmente numerosi che l’effetto appli-
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