Page 52 - eBook - La Questione Territoriale
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               dimenti alla collocazione di esercizi in prossimità dei luoghi sensibili.” Ed in effetti le
               norme regionali recanti incontrollati e smisurati distanziometri, disattendono
               palesemente ratio e contenuti del decreto Balduzzi. Le ragioni sono numerose
               e tutte sufficienti a giungere a detta conclusione.
               In primo luogo, il legislatore nazionale che ha messo mano al decreto Balduzzi
               è orientato a perseguire l’obiettivo che sia operata una regolamentazione delle
               “distanze” che sia: (i) meditata per l’intero territorio nazionale - dunque non su
               una porzione comunale, provinciale o regionale - ; (ii) concepita a livello centrale
               attraverso articolazioni del Governo – dunque non a livello locale -. La ratio della
               disposizione va ricercata nell’esigenza di rendere omogenea ed efficace l’azione
               regolatoria su tutto il territorio dello Stato evitando di coniare aree disomogenee.
               In secondo luogo, il legislatore nazionale che ha messo mano al decreto Balduzzi
               prevede espressamente che la partecipazione degli enti locali e territoriali a tale
               processo di regolamentazione delle “distanze” avvenga attraverso il meccanismo
               della Conferenza unificata, di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
               1997, n. 281. Dunque, non attraverso l’attribuzione di competenze legislative/
               regolatorie autonome ed indipendenti. La ratio della disposizione va ricercata, in
               questo caso, nel fatto che le pure rilevanti esigenze del “territorio”, che solo sindaci
               e governatori locali possono interpretare al meglio, vanno si tenute in considera-
               zione ma a livello di consultazione, per le sempre emerse esigenze di unitarietà di
               trattamento.
               In terzo luogo, il legislatore nazionale che ha messo mano al decreto Balduzzi
               è espressamente orientato a prevedere le regolamentazioni di “distanze” solo
               con riferimento alle concessioni di giochi ancora da bandire alla data di entrata
               in vigore del decreto medesimo. Dunque, non anche alle concessioni già ban-
               dite, non anche alle realtà già esistenti. La ratio ha origini plurime: (a) le realtà
               esistenti assicurano una copertura del territorio con offerta di gioco legale che
               consente di mantenere alta la guardia alla lotta alla criminalità organizzata; (b)
               le realtà esistenti sono già state selezionate e contrattualizzate dallo Stato per
               assicurare la distribuzione del gioco legale, prevedendo specifiche regole di
               ingaggio, prelievi erariali più o meno anticipati: cambiare le regole del gioco
               in corsa potrebbe determinare più problemi di quanti se ne possano risolvere.
               Colpire un intero comparto – quello dell’industria del gioco legale - nel pieno
               delle attività per il recupero degli investimenti fatti potrebbe creare ripercussio-
               ni non solo a livello industriale ma anche occupazionale e sociale.
               In quarto luogo, la volontà del legislatore nazionale è quella di “regolamentare”.






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