Page 49 - eBook - La Questione Territoriale
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Geronimo Cardia — La que stione territ oria L e
zioni della presente legge che costituiscono disposizioni di coordinamento nazionale in
materia di gioco, astenendosi dall’introdurre misure o assumere azioni idonee a vanificare
l’unitarietà del quadro regolatorio nazionale di fonte primaria in materia di giochi pub-
blici.”
Inoltre, l’articolo 13, la cui rubrica recita “Distribuzione sul territorio dell’offerta
di giochi in rete fisica di raccolta”, del medesimo disegno di legge prevede che: “1.
In sede di Conferenza unificata lo Stato, le Regioni e gli enti locali sanciscono intese in
ordine alla distribuzione territoriale delle sale da gioco (gaming hall) che offrono i giochi
(…) Le intese, in ogni caso, devono risultare tali da assicurare la possibilità di concessioni
di gioco uniformi a livello statale e sull’intero territorio nazionale, nonché la salvaguardia
dei loro valori patrimoniali.”
Inoltre, il Capo VIII “Azioni di contrasto alla ludopatia”, all’articolo 30 comma
1, del medesimo disegno di legge stabilisce che “1. È istituita, (…) la Consulta
permanente dei rappresentanti governativi, regionali e degli enti locali, dei rappresentanti
degli organismi organizzati del settore del gioco, in primo luogo quelli dei concessionari
e dell’industria tecnologica di settore, nonché dei rappresentanti delle associazioni rap-
presentative delle famiglie e dei giovani iscritte nell’elenco tenuto dal comitato di cui
all’articolo 4, per la individuazione e il costante aggiornamento di misure e interventi,
comunitariamente compatibili, volti al contrasto del gioco online su siti “.com”
E non sfugge, ancora, sempre nell’ambito del medesimo disegno di legge, che
per fugare ogni dubbio l’articolo 1 cristallizza il principio da applicarsi alle or-
dinanze esistenti alla data di entrata in vigore dell’attuazione della delega: “(…)
eventuali disposizioni di fonte regionale o comunale, comunque incidenti in materia di
giochi pubblici, devono risultare coerenti e coordinate con quelle del presente codice. Le
Regioni e i Comuni che, alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno ema-
nato loro disposizioni non coerenti ovvero in contrasto con quelle del presente codice ne
promuovono la modificazione al fine di renderle coerenti con il quadro regolatorio di cui
alla presente legge.”
Infine, a conferma degli intendimenti del legislatore attuatore della Delega,
nella relazione di accompagnamento allo stesso disegno di legge viene espressa-
mente indicato che con il medesimo “è garantita l’applicazione di regole trasparenti
ed uniformi sull’intero territorio nazionale (…) con adeguate forme di partecipazione dei
comuni al procedimento di autorizzazione e pianificazione della dislocazione locale di
sale (…) [e di] apparecchi.”
Peraltro, si è già avuto modo di ricordare in altre circostanze il tenore dei prin-
cipi posti dall’approvanda riforma del titolo V della parte II della Costituzione
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