Page 255 - eBook - La Questione Territoriale
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Comune Di boLoGna










               orDinanza n. 140904/2015
               “Disciplina comunale degli orari delle sale e degli esercizi con attività di gioco”


               (…)

               TENUTO CONTO CHE l’art. 23 bis “Disciplina degli orari di apertura e
               chiusura delle sale giochi e sale scommesse” del vigente Regolamento Comu-
               nale di Polizia Urbana (Pg. n. 18657/2011) prevede che:

               1. Il Sindaco con propria ordinanza disciplina gli orari delle sale giochi di cui
               all’art. 22 e delle sale scommesse e sale dedicate esclusivamente a videolottery
               di cui all’art.23.
               2. L’uso degli apparecchi elettromeccanici con vincite in denaro di cui all’art.
               110 co. 6 Tulps presso i pubblici esercizi di somministrazione e bevande ed atti-
               vità commerciali potrà avvenire nel rispetto dei limiti di orario di cui al prece-
               dente comma 1, se previsti, anche qualora l’orario prescelto per il tipo specifico
               di attività sia superiore alla fascia oraria indicata nell’ordinanza sindacale.
               3. I titolari degli esercizi di cui al comma 1 devono:
               - rendere noto al pubblico l’orario adottato e l’eventuale giorno di chiusura
               con l’apposizione di un cartello visibile dall’esterno;
               - comunicare preventivamente al Comune l’eventuale modifica dell’orario di
               apertura e chiusura;
               - osservare l’orario prescelto e comunicato al Comune;

               RITENUTO, pertanto, opportuno prevedere:
               a) per i punti vendita con attività di gioco esclusiva ex art. 88 e 86 Tulps l’orario
               di apertura dalle ore 9.00 alle ore 01.00 di tutti i giorni, festivi compresi;
               b) per i punti vendita con attività di gioco accessoria a quella principale (ad
               esempio pubblici esercizi, tabaccherie) l’orario massimo di funzionamento de-
               gli apparecchi e congegni automatici da gioco ex art.110, co. 6, Tulps dalle ore






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