Page 253 - eBook - La Questione Territoriale
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Geronimo Cardia — La que stione territ oria L e
mozionale che incoraggi il gioco responsabile, secondo le indicazioni fornite
dall’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato e dalle principali so-
cietà concessionarie di giochi pubblici.
(…)
ART. 10- Zone vietate
Non è ammessa l’apertura di sale giochi:
a) nel perimetro territoriale individuato dall’allegato sub a) al presente Rego-
lamento, di cui forma parte integrante;
b) entro la distanza di 500 metri dai seguenti luoghi sensibili: scuole di ogni
ordine e grado, luoghi di culto, ospedali, altri locali destinati all’accoglienza di
persone per finalità educative così come indicati nella L.R. 32/2002 o socio-as-
sistenziali (centri di recupero, case di cura, case di riposo ecc), sedi operative di
associazioni di volontariato. La suddetta distanza è calcolata tenendo conto del
percorso pedonale più breve compreso tra l’accesso principale su pubblica via
della sala giochi e gli accessi di ciascun edificio di cui al presente articolo.
(…)
ART. 12 - Orari
L’orario delle sale giochi è disciplinato dal Sindaco con apposita ordinanza.
TITOLO III – APPARECCHI DA INTRATTENIMENTO
ART. 13 - Installazione di apparecchi negli esercizi di cui agli artt. 86
commi 1 e 2 e 88 del Tulps
Negli esercizi pubblici già in possesso di “licenze” di cui agli artt. 86 commi 1 e
2 ed 88 del Tulps, così come definiti nel precedente art. 3 punto e), è possibile
installare apparecchi da intrattenimento di cui all’art. 110 c. 6 e 7 lett. a) e c), a
condizione che:
- siano rispettati i limiti numerici di cui ai Decreti Direttoriali Ministero Eco-
nomia e Finanze
27/10/2003 e 18/01/2007 e loro successive modifiche ed integrazioni e sia os-
servato quanto disposto dai suddetti decreti nonché dal presente Regolamento
e dalla normativa in materia di giochi leciti.
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