Page 254 - eBook - La Questione Territoriale
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P A r TE qu A r T A — N or MA TI v A TE rr IT or IA l E C o M u NA l E P ro IBI z I o NISTICA
ART. 14 – Installazione di apparecchi nei locali di cui all’art. 86 com-
ma 3 lettera c) del Tulps e variazioni
I congegni da intrattenimento di cui all’art. 110 c. 6 e 7 lett. a) e c) del Tulps
possono essere installati all’interno dei locali disciplinati nel presente articolo,
a condizione che:
a) venga presentata Scia con le modalità indicate all’art. 4.
b) l’installazione avvenga nel rispetto delle prescrizioni e dei limiti numerici
stabiliti dal decreto Direttoriale 27/10/2003 art. 2 comma 1, fino all’emana-
zione da parte del Ministero delle Finanze – Amministrazione Autonoma dei
Monopoli di Stato delle prescrizioni sul contingentamento di tali apparecchi
negli esercizi in questione.
c) Il subingresso e ogni variazione relativa alla superficie del locale, al numero
ed alla tipologia dei giochi installati nonché al titolare o alla società è subordi-
nata a presentazione di Segnalazione certificata di inizio di attività nei modi previsti
all’art. 4.
TITOLO IV – SANZIONI E NORME TRANSITORIE FINALI
ART. 15 - Sanzioni
Le violazioni al presente Regolamento, non disciplinate dal Tulps o da altre di-
sposizioni normative specifiche, sono sanzionate con il pagamento di una som-
ma da 100 a 500, ai sensi dell’art. 16, comma 2 della L. 24.11.1981 n. 689. (…)
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