Page 254 - eBook - La Questione Territoriale
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P A r TE  qu A r T A  —   N or MA TI v A   TE rr IT or IA l E   C o M u NA l E   P ro IBI z I o NISTICA


               ART. 14 – Installazione di apparecchi nei locali di cui all’art. 86 com-
               ma 3 lettera c) del Tulps e variazioni
               I congegni da intrattenimento di cui all’art. 110 c. 6 e 7 lett. a) e c) del  Tulps
               possono essere installati all’interno dei locali disciplinati nel presente articolo,
               a condizione che:
               a) venga presentata Scia con le modalità indicate all’art. 4.
               b) l’installazione avvenga nel rispetto delle prescrizioni e dei limiti numerici
               stabiliti dal decreto Direttoriale 27/10/2003 art. 2 comma 1, fino all’emana-
               zione da parte del Ministero delle Finanze – Amministrazione Autonoma dei
               Monopoli di Stato delle prescrizioni sul contingentamento di tali apparecchi
               negli esercizi in questione.
               c) Il subingresso e ogni variazione relativa alla superficie del locale, al numero
               ed alla tipologia dei giochi installati nonché al titolare o alla società è subordi-
               nata a presentazione di Segnalazione certificata di inizio di attività nei modi previsti
               all’art. 4.


               TITOLO IV – SANZIONI E NORME TRANSITORIE FINALI

               ART. 15 - Sanzioni
               Le violazioni al presente Regolamento, non disciplinate dal  Tulps o da altre di-
               sposizioni normative specifiche, sono sanzionate con il pagamento di una som-
               ma da 100 a 500, ai sensi dell’art. 16, comma 2 della L. 24.11.1981 n. 689. (…)






























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