Page 257 - eBook - La Questione Territoriale
P. 257

Geronimo  Cardia  —  La  que stione  territ oria L e


               apparecchi meccanici da gioco.
               2. L’apertura, l’ampliamento ed il trasferimento di sede dell’attività di sala gio-
               chi è soggetta, ai sensi dell’art.86 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicu-
               rezza, approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, ad autorizzazione comunale
               rilasciata dal Dirigente competente a condizione che:
               - siano rispettate le norme di sorvegliabilità dei locali, ai sensi dell’art.153 del
               R.D. 635/1940 con le medesime modalità previste per gli esercizi pubblici di
               cui al D.M. 564/92 e succ. mod.
               - i locali destinati a sala giochi abbiano una destinazione d’uso conforme alle
               previsioni degli strumenti urbanistici comunali vigenti;
               - siano rispettate le norme in materia di polizia urbana, igiene, nonché le vi-
               genti disposizioni in materia di prevenzione incendi;
               - i locali destinati a sala giochi abbiano una superficie minima non inferiore a
               100mq. Non costituisce superficie utile l’area destinata a magazzini, depositi,
               uffici e servizi. La superficie occupata dai giochi non potrà comunque superare
               il 50 % dello spazio utile;
               - sia rispettata la distanza minima di 1000 m misurata sul percorso pedonale più
               breve che collega i rispettivi punti di accesso più vicini dai seguenti luoghi sen-
               sibili: asili, scuole di ogni ordine e grado, luoghi di culto, ospedali, case di cura,
               camere mortuarie, cimiteri, caserme e strutture protette in genere.
               3. I gestori assumono gli obblighi di cui all’art. 15, commi 2 e 3, del regolamen-
               to e sono assoggettati alle relative sanzioni.
               4. L’autorizzazione può essere sospesa o revocata in qualsiasi momento per
               motivi di ordine e sicurezza pubblica ovvero per inosservanza delle prescrizioni
               di legge o per abuso da parte del titolare. Oltre ai casi previsti dalle leggi vi-
               genti, l’autorizzazione è revocata quando il titolare, senza darne comunicazione
               all’Amministrazione, sospende l’attività per un tempo superiore agli otto giorni
               o qualora la sospensione dell’attività regolarmente comunicata si protragga per
               oltre sei mesi.
               5. L’autorizzazione è sospesa, annullata o revocata, senza preventiva comunica-
               zione dell’avvio del procedimento, a seguito di motivata richiesta del Prefetto
               che integra di per sé ragioni di celerità e particolare urgenza nel caso di tutela
               dell’ordine pubblico e della sicurezza deicittadini.











               256
   252   253   254   255   256   257   258   259   260   261   262