Page 252 - eBook - La Questione Territoriale
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P A r TE qu A r T A — N or MA TI v A TE rr IT or IA l E C o M u NA l E P ro IBI z I o NISTICA
ART. 7 - Prescrizioni di esercizio
1. Nei locali autorizzati alla pratica del gioco deve essere esposta, in luogo visi-
bile, la tabella dei giochi proibiti e la tariffa di ciascun gioco.
2. Su ciascun apparecchio da intrattenimento di cui all’art. 110 comma 6 e 7
lett. a) e c) Tulps devono essere permanentemente apposti, in modo visibile al
pubblico, i nulla-osta di distribuzione e di messa in esercizio.
3. Gli apparecchi di cui al punto precedente devono rispondere ai requisiti, alle
prescrizioni ed ai limiti numerici stabiliti dall’art. 110 del Tulps, dai Decreti Di-
rettoriali Ministero dell’Economia e delle Finanze 27/10/2003 e 18/01/2007
e successive modifiche ed integrazioni, nonché, per quanto riguarda gli appa-
recchi di cui all’art. 110 comma 6 lettera b) (c.d. Videolotteries), dal decreto
Direttoriale Ministero Economia e Finanze 22/01/2010 e successive modifi-
che ed integrazioni. Questi possono essere installati solo dopo l’ottenimento di
specifica autorizzazione ai sensi dell’art. 88 Tulps da parte della locale Questura;
4. All’ingresso delle sale giochi e degli esercizi dove sono installati apparecchi da
intrattenimento di cui all’art. 110 comma 6 Tulps deve essere esposto un car-
tello che ne indichi il divieto di utilizzazione ai minori di 18 anni; tale divieto
deve essere chiaramente segnalato anche all’esterno di ciascun apparecchio o
all’ingresso delle aree separate dove sono collocati tali apparecchi ( in tali aree
è vietato l’ingresso e la permanenza dei minori). Il gestore deve prevedere
idonea sorveglianza, anche mediante richiesta di esibizione di un documento
di riconoscimento valido. I videogiochi di cui all’art. 110 comma 6 devono
essere posizionati a vista ed in prossimità del banco di somministrazione con il
divieto di creare, a mezzo di pannellature, separazioni interne che impediscono
il controllo diretto da parte dell’esercente sugli utenti autorizzati all’utilizzo
degli stessi. Gli apparecchi suddetti, inoltre, non possono essere installati in eser-
cizi situati all’interno di luoghi di cura, scuole di ogni ordine e grado, impianti
sportivi o nelle pertinenze degli edifici dedicati al culto.
5. In nessun caso è consentita l’installazione degli apparecchi per la raccolta del
gioco all’esterno dei locali o delle aree oggetto del presente regolamento.
6. I locali dove sono installati apparecchi da intrattenimento con vincita in de-
naro non possono utilizzare nell’insegna od in messaggi pubblicitari il termine
“Casinò”, in quanto riservato alle case da gioco autorizzate con legge dello
Stato, né altri termini che richiamino il concetto di gioco d’azzardo.
7. I gestori dei locali dove sono installati apparecchi da trattenimento con vin-
cita in denaro sono tenuti ad esporre all’ingresso ed all’interno materiale pro-
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