Page 252 - eBook - La Questione Territoriale
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P A r TE  qu A r T A  —   N or MA TI v A   TE rr IT or IA l E   C o M u NA l E   P ro IBI z I o NISTICA


               ART. 7 - Prescrizioni di esercizio
               1. Nei locali autorizzati alla pratica del gioco deve essere esposta, in luogo visi-
               bile, la tabella dei giochi proibiti e la tariffa di ciascun gioco.
               2. Su ciascun apparecchio da intrattenimento di cui all’art. 110 comma 6 e 7
               lett. a) e c)  Tulps devono essere permanentemente apposti, in modo visibile al
               pubblico, i nulla-osta di distribuzione e di messa in esercizio.
               3. Gli apparecchi di cui al punto precedente devono rispondere ai requisiti, alle
               prescrizioni ed ai limiti numerici stabiliti dall’art. 110 del  Tulps, dai Decreti Di-
               rettoriali Ministero dell’Economia e delle Finanze 27/10/2003 e 18/01/2007
               e successive modifiche ed integrazioni, nonché, per quanto riguarda gli appa-
               recchi di cui all’art. 110 comma 6 lettera b) (c.d. Videolotteries), dal decreto
               Direttoriale Ministero Economia e Finanze 22/01/2010 e successive modifi-
               che ed integrazioni. Questi possono essere installati solo dopo l’ottenimento di
               specifica autorizzazione ai sensi dell’art. 88 Tulps da parte della locale Questura;
               4. All’ingresso delle sale giochi e degli esercizi dove sono installati apparecchi da
               intrattenimento di cui all’art. 110 comma 6  Tulps deve essere esposto un car-
               tello che ne indichi il divieto di utilizzazione ai minori di 18 anni; tale divieto
               deve essere chiaramente segnalato anche all’esterno di ciascun apparecchio o
               all’ingresso delle aree separate dove sono collocati tali apparecchi ( in tali aree
               è vietato l’ingresso e la permanenza dei minori). Il gestore deve prevedere
               idonea sorveglianza, anche mediante richiesta di esibizione di un documento
               di riconoscimento valido. I videogiochi di cui all’art. 110 comma 6 devono
               essere posizionati a vista ed in prossimità del banco di somministrazione con il
               divieto di creare, a mezzo di pannellature, separazioni interne che impediscono
               il controllo diretto da parte dell’esercente sugli utenti autorizzati all’utilizzo
               degli stessi. Gli apparecchi suddetti, inoltre, non possono essere installati in eser-
               cizi situati all’interno di luoghi di cura, scuole di ogni ordine e grado, impianti
               sportivi o nelle pertinenze degli edifici dedicati al culto.
               5. In nessun caso è consentita l’installazione degli apparecchi per la raccolta del
               gioco all’esterno dei locali o delle aree oggetto del presente regolamento.
               6. I locali dove sono installati apparecchi da intrattenimento con vincita in de-
               naro non possono utilizzare nell’insegna od in messaggi pubblicitari il termine
               “Casinò”, in quanto riservato alle case da gioco autorizzate con legge dello
               Stato, né altri termini che richiamino il concetto di gioco d’azzardo.
               7. I gestori dei locali dove sono installati apparecchi da trattenimento con vin-
               cita in denaro sono tenuti ad esporre all’ingresso ed all’interno materiale pro-






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