Page 258 - eBook - La Questione Territoriale
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P A r TE  qu A r T A  —   N or MA TI v A   TE rr IT or IA l E   C o M u NA l E   P ro IBI z I o NISTICA


               ART. 21 – Apperecchi da intrattenimento e giochi leciti in pubblici
               esercizi, in esercizi commerciali o aperti al pubblico
               1. Ai sensi dell’art.110 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, ap-
               provato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773 ( Tulps), è consentita l’installazione
               di apparecchi idonei al gioco lecito negli esercizi commerciali, presso le attività
               di somministrazione di alimenti e bevande, nelle aree aperte al pubblico, nei
               circoli privati ed associazioni, e comunque agli esercizi autorizzati ai sensi degli
               articoli 86 e 88  Tulps; alle attività di spettacolo viaggiante autorizzate ai sensi
               dell’art. 69 del  Tulps, è consentita solo l’installazione di apparecchi di cui al
               comma 7 dell’art.110 del  Tulps;
               2. Gli esercizi che non siano già in possesso di autorizzazione di cui agli articoli
               86 commi 1 e 2 e 88 del  Tulps, devono ottenere l’autorizzazione per l’installa-
               zione e l’attivazione di giochi leciti.

               ART. 22 - Prescrizioni
               1. L’utilizzo degli apparecchi e dei congegni elencati al comma 6 dell’art.110 del
               Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con R.D. 18 giugno
               1931, n. 773 ( Tulps), è vietato ai minori di 18 anni. Chiunque viola la presente
               prescrizione è punito ai sensi del comma 8-bis dell’art.110 del T.U.L.P.S
               2. È vietato l’ingresso e la permanenza nelle aree che consentono vincite in
               denaro ai soggetti di minore età o nelle quali sono offerti giochi, scommesse o
               concorsi vietati ai suddetti soggetti. Il numero di apparecchi da intrattenimento
               installati non deve superare il limite stabilito dalla legge.
               3. È obbligatorio esporre in luogo ben visibile nell’esercizio, la tabella dei gio-
               chi proibiti.
               4. È obbligatorio esporre in luogo ben visibile nell’esercizio, il titolo abilitativo,
               il regolamento del gioco e la relativa tariffa che devono essere in lingua italiana.
               5. Copia del “nulla osta di distribuzuone”, copia del “nulla osta per la messa in
               esercizio” e copia della scheda esplicativa devono essere permanenentemente
               apposti su ciascun apparecchio in modo visibile dal pubblico.
               6. È obbligatorio installare l’apparecchio in posizione tale da non arrecare in-
               tralcio al normale funzionamento dell’esercizio, e arrecare disturbo alla quiete
               pubblica e privata. Tali giochi inoltre non possono essere posti su suolo pubbli-
               co o ad uso pubblico anche se in concessione o comunque all’esterno dei locali.
               Chiunque viola la presente disposizione è soggetto alla sanzione amministrativa
               pecuniaria del pagamento di una somma da euro 300,00 a euro 500,00.






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