Page 258 - eBook - La Questione Territoriale
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P A r TE qu A r T A — N or MA TI v A TE rr IT or IA l E C o M u NA l E P ro IBI z I o NISTICA
ART. 21 – Apperecchi da intrattenimento e giochi leciti in pubblici
esercizi, in esercizi commerciali o aperti al pubblico
1. Ai sensi dell’art.110 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, ap-
provato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773 ( Tulps), è consentita l’installazione
di apparecchi idonei al gioco lecito negli esercizi commerciali, presso le attività
di somministrazione di alimenti e bevande, nelle aree aperte al pubblico, nei
circoli privati ed associazioni, e comunque agli esercizi autorizzati ai sensi degli
articoli 86 e 88 Tulps; alle attività di spettacolo viaggiante autorizzate ai sensi
dell’art. 69 del Tulps, è consentita solo l’installazione di apparecchi di cui al
comma 7 dell’art.110 del Tulps;
2. Gli esercizi che non siano già in possesso di autorizzazione di cui agli articoli
86 commi 1 e 2 e 88 del Tulps, devono ottenere l’autorizzazione per l’installa-
zione e l’attivazione di giochi leciti.
ART. 22 - Prescrizioni
1. L’utilizzo degli apparecchi e dei congegni elencati al comma 6 dell’art.110 del
Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con R.D. 18 giugno
1931, n. 773 ( Tulps), è vietato ai minori di 18 anni. Chiunque viola la presente
prescrizione è punito ai sensi del comma 8-bis dell’art.110 del T.U.L.P.S
2. È vietato l’ingresso e la permanenza nelle aree che consentono vincite in
denaro ai soggetti di minore età o nelle quali sono offerti giochi, scommesse o
concorsi vietati ai suddetti soggetti. Il numero di apparecchi da intrattenimento
installati non deve superare il limite stabilito dalla legge.
3. È obbligatorio esporre in luogo ben visibile nell’esercizio, la tabella dei gio-
chi proibiti.
4. È obbligatorio esporre in luogo ben visibile nell’esercizio, il titolo abilitativo,
il regolamento del gioco e la relativa tariffa che devono essere in lingua italiana.
5. Copia del “nulla osta di distribuzuone”, copia del “nulla osta per la messa in
esercizio” e copia della scheda esplicativa devono essere permanenentemente
apposti su ciascun apparecchio in modo visibile dal pubblico.
6. È obbligatorio installare l’apparecchio in posizione tale da non arrecare in-
tralcio al normale funzionamento dell’esercizio, e arrecare disturbo alla quiete
pubblica e privata. Tali giochi inoltre non possono essere posti su suolo pubbli-
co o ad uso pubblico anche se in concessione o comunque all’esterno dei locali.
Chiunque viola la presente disposizione è soggetto alla sanzione amministrativa
pecuniaria del pagamento di una somma da euro 300,00 a euro 500,00.
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