Page 259 - eBook - La Questione Territoriale
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ART. 23 – Sale scommesse e sale dedicate esclusivamente a video
lottery
1. Le sale scommesse sono autorizzate ai sensi dell’art. 88 del Testo Unico del-
le Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773
(Tulps), dalla Questura di Bologna.
2. I gestori delle sale assumono gli obblighi di cui all’art. 15, commi 2 e 3, del
regolamento e sono assoggettati alle relative sanzioni.
3. Il locale dove viene svolta l’attività deve rispettare la distanza minima di 1000
m misurata sul percorso pedonale più breve che collega i rispettivi punti di ac-
cesso più vicini dai seguenti luoghi sensibili: asili, scuole di ogni ordine e grado,
luoghi di culto, ospedali, case di cura, camere mortuarie, cimiteri, caserme e
strutture protette in genere.
ART. 23-bis – Sale scommesse e sale dedicate esclusivamente a video
lottery
1. Il Sindaco con propria ordinanza disciplina gli orari delle sale giochi di cui
all’art. 22 e delle sale scommesse e sale dedicate esclusivamente a videolottery
di cui all’art.23.
2. L’uso degli apparecchi elettromeccanici con vincite in denaro di cui all’art.
110 co. 6 Tulps presso i pubblici esercizi di somministrazione e bevande ed atti-
vità commerciali potrà avvenire nel rispetto dei limiti di orario di cui al prece-
dente comma 1, se previsti, anche qualora l’orario prescelto per il tipo specifico
di attività sia superiore alla fascia oraria indicata nell’ordinanza sindacale.
3. I titolari degli esercizi di cui al comma 1 devono:
- rendere noto al pubblico l’orario adottato e l’eventuale giorno di chiusura
con l’apposizione di un cartello visibile dall’esterno;
- comunicare preventivamente al Comune l’eventuale modifica dell’orario di
apertura e chiusura
- osservare l’orario prescelto e comunicato al Comune.
4. Le violazioni alle ordinanze di cui al comma 1 e alle disposizioni del presente
articolo, se non diversamente previsto dalle norme di settore, comportano una
sanzione amministrativa da euro 300,00 a euro 500,00.
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