Page 260 - eBook - La Questione Territoriale
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P A r TE  qu A r T A  —   N or MA TI v A   TE rr IT or IA l E   C o M u NA l E   P ro IBI z I o NISTICA


               CAPO VII – SANZIONI

               ART. 29 – Sanzioni amministrative
               1. Ogni violazione delle norme del presente regolamento, quando non costi-
               tuisca violazione di leggi o altri regolamenti, è accertata e sanzionata secondo
               quanto previsto dalla legge 24 novembre 1981, n. 689 e dall’articolo 7 bis del
               decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle Leggi sull’Ordi-
               namento degli Enti Locali) e successive modificazioni.
               2. La sanzione amministrativa pecuniaria, prevista da ciascun articolo del Re-
               golamento, è graduata in relazione alla gravità della violazione nel rispetto dei
               limiti edittali di cui all’art.7 bis del decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267
               e successive modificazioni.
                3. Ai sensi dell’articolo 16, comma 2, della legge 24 novembre 1981, n. 689 la
               Giunta, all’interno del limite edittale minimo e massimo della sanzione, può
               stabilire l’importo del pagamento in misura ridotta, in deroga ai criteri previsti
               dal primo comma dello stesso articolo
               4. Per qualsiasi violazione è possibile procedere al sequestro amministrativo
               secondo la disciplina degli articoli 13 e 20 legge 24 novembre 1981, n° 689.
               Il Regolamento individua le violazioni per le quali si applica la sanzione ac-
               cessoria della confisca nonché le violazioni per le quali sono previste misure
               interdittive.
               5. In tutti i casi in cui l’Amministrazione Comunale, nel perseguimento delle
               finalità di cui all’art.1 del presente Regolamento, interviene in sostituzione
               dell’obbligato, si procederà nei confronti dello stesso per il recupero, anche
               coattivo, di tutte le spese e degli oneri sostenuti.


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