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P A r TE qu A r T A — N or MA TI v A TE rr IT or IA l E C o M u NA l E P ro IBI z I o NISTICA
CAPO VII – SANZIONI
ART. 29 – Sanzioni amministrative
1. Ogni violazione delle norme del presente regolamento, quando non costi-
tuisca violazione di leggi o altri regolamenti, è accertata e sanzionata secondo
quanto previsto dalla legge 24 novembre 1981, n. 689 e dall’articolo 7 bis del
decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle Leggi sull’Ordi-
namento degli Enti Locali) e successive modificazioni.
2. La sanzione amministrativa pecuniaria, prevista da ciascun articolo del Re-
golamento, è graduata in relazione alla gravità della violazione nel rispetto dei
limiti edittali di cui all’art.7 bis del decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267
e successive modificazioni.
3. Ai sensi dell’articolo 16, comma 2, della legge 24 novembre 1981, n. 689 la
Giunta, all’interno del limite edittale minimo e massimo della sanzione, può
stabilire l’importo del pagamento in misura ridotta, in deroga ai criteri previsti
dal primo comma dello stesso articolo
4. Per qualsiasi violazione è possibile procedere al sequestro amministrativo
secondo la disciplina degli articoli 13 e 20 legge 24 novembre 1981, n° 689.
Il Regolamento individua le violazioni per le quali si applica la sanzione ac-
cessoria della confisca nonché le violazioni per le quali sono previste misure
interdittive.
5. In tutti i casi in cui l’Amministrazione Comunale, nel perseguimento delle
finalità di cui all’art.1 del presente Regolamento, interviene in sostituzione
dell’obbligato, si procederà nei confronti dello stesso per il recupero, anche
coattivo, di tutte le spese e degli oneri sostenuti.
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