Page 251 - eBook - La Questione Territoriale
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Comune Di firenze








               reGoLamento aPProVato Con DeLibera ConsiGLio Comu-
               naLe n.1/2011
               “Regolamento comunale per le sale giochi e l’installazione di apparecchi da gioco”


               (…)

               ART.4 – Inizio, variazioni e cessazione dell’attività
               1.L’inizio attività e qualsiasi variazione nella gestione di sale giochi o nell’ in-
               stallazione di apparecchi da intrattenimento nei locali di cui all’art. 86 comma 3
               lettera c) del  Tulps, sono subordinati a presentazione di Segnalazione certificata
               di inizio di attività, di seguito definita Scia, utilizzando la modulistica predispo-
               sta e reperibile presso la Direzione Sviluppo Economico o scaricabile dal sito
               www.comune.fi.it.
               La S.c.i.a. di cui sopra deve essere compilata in ogni sua parte ed alla stessa de-
               vono essere obbligatoriamente allegati tutti i documenti richiamati nella mede-
               sima. Le dichiarazioni e i documenti mancanti dovranno essere integrati, salvo
               possibilità di proroga per documentati motivi di necessità, entro il termine in-
               dicato dall’ufficio competente, pena la dichiarazione di inefficacia della S.c.i.a.
               2. In caso di subingresso la comunicazione deve essere presentata all’Ammini-
               strazione Comunale entro 60 giorni dal verificarsi dell’evento, fino alla presen-
               tazione della comunicazione non può essere esercitata l’attività.
               Nel caso di morte del titolare, l’erede può presentare la relativa Scia per il sub
               ingresso, continuando l’attività nei tre mesi successivi alla data della morte. Egli
               deve possedere i requisiti soggettivi di cui all’art.5.
               3. La cessazione dell’attività è soggetta a comunicazione all’ Amministrazione da
               effettuarsi entro 60 giorni dal verificarsi dell’ evento.
               4. Per l’installazione e la variazione di apparecchi da intrattenimento negli eser-
               cizi di cui all’art. 86 commi 1 e 2 e 88 del  Tulps non deve essere presentata la
               S.c.i.a. suddetta.


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