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LiGuria








               LeGGe reGionaLe LiGuria 30/04/2012, n. 17

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               ART. 2 - Giochi leciti
               1. Ai fini della presente legge, l’autorizzazione all’esercizio di cui all’art. 1, ai
               sensi del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico
               delle leggi di pubblica sicurezza) e successive modificazioni ed integrazioni,
               non viene concessa nel caso di ubicazione in un raggio di 300 metri, misurati
               per la distanza pedonale più breve, da istituti scolastici di qualsiasi grado, luoghi
               di culto, impianti sportivi e centri giovanili o altri istituti frequentati principal-
               mente da giovani o strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito
               sanitario o socio–assistenziale ed inoltre strutture ricettive per categorie pro-
               tette. L’autorizzazione viene concessa per cinque anni e ne può essere chiesto
               il rinnovo dopo la scadenza. Per le autorizzazioni esistenti il termine di cinque
               anni decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge.
               2. Il Comune può individuare altri luoghi sensibili in cui può non essere con-
               cessa l’autorizzazione di cui al comma 1, tenuto conto dell’impatto della stessa
               sul contesto urbano e sulla sicurezza urbana, nonché dei problemi connessi con
               la viabilità, l’inquinamento acustico e il disturbo della quiete pubblica.
               3. È vietata qualsiasi attività pubblicitaria relativa all’apertura o all’esercizio di
               sale da gioco.

               ART. 3 - Sanzioni amministrative
               1. Ogni violazione delle disposizioni contenute nella presente legge, fermo
               restando l’obbligo di denuncia all’autorità giudiziaria per i reati eventualmen-
               te accertati e previsti dal codice penale ogni qualvolta ne ricorrano gli estre-
               mi, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di euro
               1.000,00 ad un massimo di euro 5.000,00.
               2. All’accertamento delle violazioni e all’irrogazione delle sanzioni di cui alla
               presente legge provvedono il Comune competente per territorio e gli altri






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