Page 199 - eBook - La Questione Territoriale
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emiLia romaGna










               LeGGe reGionaLe emiLia romaGna DeL 4/07/2013, n. 5
               “Norme per il contrasto, la prevenzione, la riduzione del rischio della dipendenza del
               gioco d’azzardo patologico”


               ART. 1 - Finalità
               1. Con la presente legge, la Regione Emilia-Romagna, in armonia con i prin-
               cipi costituzionali e nel
               rispetto di quanto previsto dal decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158 (Di-
               sposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto
               livello di tutela della salute), convertito detta norme di prevenzione, riduzione
               del rischio e contrasto alla dipendenza dal gioco d’azzardo patologico, anche
               in osservanza delle indicazioni dell’Organizzazione mondiale della sanità e a
               quelle della Commissione europea sui rischi del gioco d’azzardo.
               2. Ai fini della presente legge si intende per sala da gioco un luogo pubblico
               o aperto al pubblico o un circolo privato in cui siano presenti o comunque
               accessibili slot machine o videolottery e tutte le forme di gioco lecito previste
               dalla normativa vigente.
               3. La Regione valorizza, promuove la partecipazione e realizza iniziative in col-
               laborazione con enti locali, istituzioni scolastiche, Aziende unità sanitarie locali
               (Ausl), e i soggetti di cui alla legge regionale
               4 febbraio 1994, n. 7 (Norme per la promozione e lo sviluppo della coo-
               perazione sociale, attuazione della legge 8 novembre 1991, n.381), alla legge
               regionale 9 dicembre 2002, n.34 (Norme per la valorizzazione delle associa-
               zioni di promozione sociale. Abrogazione della legge regionale 7 marzo 1995,
               n. 10 “Norme per la promozione e la valorizzazione dell’associazionismo”) e
               alla legge regionale21 febbraio 2005, n. 12 (Norme per la valorizzazione delle
               organizzazioni di volontariato. Abrogazione della L.R. 2 settembre 1996, n.37
               “Nuove norme regionali di attuazione della legge 11 agosto 1991,n.266 –
               Legge quadro volontariato. Abrogazione della L.R. 31 maggio 1993, n.26”), e
               con altri enti pubblici o privati non aventi scopo di lucro che si occupano di






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