Page 202 - eBook - La Questione Territoriale
P. 202

P A r TE   TE rz A  —   N or MA TI v A   TE rr IT or IA l E  r E GI o NA l E   P ro IBI z I o NISTICA


               in denaro ad una distanza inferiore a 500 metri, misurata in base al percorso
               pedonale più breve, da istituti scolastici di qualsiasi grado, luoghi di culto, centri
               socio-ricreativi e sportivi o strutture residenziali o semiresidenziali operanti in
               ambito sanitario o socio-assistenziale[3].
               2. I comuni possono individuare altri luoghi sensibili nei quali non è ammessa
               l’apertura di centri di scommesse e di spazi per il gioco con vincita in denaro,
               tenuto conto dell’impatto degli stessi sul contesto urbano e sulla sicurezza ur-
               bana, nonché dei problemi connessi con la viabilità, l’inquinamento acustico e
               il disturbo della quiete pubblica[4].
               [2] Rubrica sostituita dall’art. 3 della L.R. n. 85 del 23 dicembre 2014.
               [3] Comma sostituito dall’art. 4 della L.R. n. 85 del 23 dicembre 2014.
               [4] Comma modificato dall’art. 4 della L.R. n. 85 del 23 dicembre 2014.


               ART. 5 - Divieto di pubblicità e promozione
               1. La pubblicità dei giochi con vincite in denaro è vietata ove recante incita-
               mento al gioco o esaltazione della sua pratica e negli altri casi previsti dall’art. 7
               del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158 (Disposizioni urgenti per promuo-
               vere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute),
               convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189.

               (…)


               ART. 14 - Sanzioni
               1. Coloro che non osservano i divieti di cui all’art. 4, commi 1 e 2, sono soggetti
               alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000 ad
               euro 5.000, nonché alla chiusura dell’attività, ovvero alla chiusura degli appa-
               recchi per il gioco lecito mediante sigilli[10].
               2. I proventi delle sanzioni di cui al comma 1, sono incamerati dai comuni per
               il 70 per cento. Il rimanente 30 per cento è versato alla Regione [ed è destinato
               alla concessione dei contributi di cui all’art. 10, comma 1][11].
               3. Coloro che violano le disposizioni degli articoli 5 e 6, sono soggetti al regime
               sanzionatorio previsto dall’art. 7, comma 6, del d.l. 158/2012, convertito dalla
               l. 189/2012.
               [10] Comma modificato dall’art. 8 della L.R. n. 85 del 23 dicembre 2014
               [11] Comma modificato dall’ art. 8 della L.R. n. 86 del 29 dicembre 2014.


               (…)




                                                                               201
   197   198   199   200   201   202   203   204   205   206   207