Page 202 - eBook - La Questione Territoriale
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P A r TE TE rz A — N or MA TI v A TE rr IT or IA l E r E GI o NA l E P ro IBI z I o NISTICA
in denaro ad una distanza inferiore a 500 metri, misurata in base al percorso
pedonale più breve, da istituti scolastici di qualsiasi grado, luoghi di culto, centri
socio-ricreativi e sportivi o strutture residenziali o semiresidenziali operanti in
ambito sanitario o socio-assistenziale[3].
2. I comuni possono individuare altri luoghi sensibili nei quali non è ammessa
l’apertura di centri di scommesse e di spazi per il gioco con vincita in denaro,
tenuto conto dell’impatto degli stessi sul contesto urbano e sulla sicurezza ur-
bana, nonché dei problemi connessi con la viabilità, l’inquinamento acustico e
il disturbo della quiete pubblica[4].
[2] Rubrica sostituita dall’art. 3 della L.R. n. 85 del 23 dicembre 2014.
[3] Comma sostituito dall’art. 4 della L.R. n. 85 del 23 dicembre 2014.
[4] Comma modificato dall’art. 4 della L.R. n. 85 del 23 dicembre 2014.
ART. 5 - Divieto di pubblicità e promozione
1. La pubblicità dei giochi con vincite in denaro è vietata ove recante incita-
mento al gioco o esaltazione della sua pratica e negli altri casi previsti dall’art. 7
del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158 (Disposizioni urgenti per promuo-
vere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute),
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189.
(…)
ART. 14 - Sanzioni
1. Coloro che non osservano i divieti di cui all’art. 4, commi 1 e 2, sono soggetti
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000 ad
euro 5.000, nonché alla chiusura dell’attività, ovvero alla chiusura degli appa-
recchi per il gioco lecito mediante sigilli[10].
2. I proventi delle sanzioni di cui al comma 1, sono incamerati dai comuni per
il 70 per cento. Il rimanente 30 per cento è versato alla Regione [ed è destinato
alla concessione dei contributi di cui all’art. 10, comma 1][11].
3. Coloro che violano le disposizioni degli articoli 5 e 6, sono soggetti al regime
sanzionatorio previsto dall’art. 7, comma 6, del d.l. 158/2012, convertito dalla
l. 189/2012.
[10] Comma modificato dall’art. 8 della L.R. n. 85 del 23 dicembre 2014
[11] Comma modificato dall’ art. 8 della L.R. n. 86 del 29 dicembre 2014.
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