Page 196 - eBook - La Questione Territoriale
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P A r TE   TE rz A  —   N or MA TI v A   TE rr IT or IA l E  r E GI o NA l E   P ro IBI z I o NISTICA

               DeLiberazione  Giunte reGionaLe  friuLi-Venezia GiuLia
               5/12/2014, n.2332
               “Determinazione della distanza dai luoghi sensibili per la nuova collocazione di ap-
               parecchi per il gioco di azzardo lecito, in attuazione dell’art. 6, comma 1, della LR 1
               febbraio 2014, n. 1 (Disposizioni per la prevenzione, la cura e il contrasto della dipen-
               denza da gioco d’azzardo, e delle problematiche correlate)”
               (…)

               ART. 3 – Determinazione della distanza
               1. Non è ammessa la nuova collocazione di apparecchi per il gioco d’azzardo
               lecito i locali che si trovino entro la distanza di cinquecento metri dai luoghi
               sensibili di cui all’art.
               2. Ai fini della misurazione della distanza tra locali e i luoghi sensibili di cui
               all’art.
               2, la distanza medesima viene misurata partendo dal centro in basso della porta
               di ingresso al locale e seguendo il percorso pedonale più breve, nel rispetto del
               Codice della Strada, fino al centro in basso della porta di ingresso del luogo
               sensibile individuato.


               ART. 4 – Ambito di applicazione
               1. Le presenti disposizioni si applicano a tutte le nuove allocazioni di apparecchi
               per il gioco d’azzardo lecito nel rispetto di quanto previsto dalle leggi di settore
               e dai rispettivi provvedimenti attuativi a decorrere dall’entrata in vigore della
               presente deliberazione.
               2. Il limite dei cinquecento metri, di cui dall’art. 3, non trova applicazione,
               qualora il luogo sensibile, di cui all’art. 2, sia successivo alla allocazione degli
               apparecchi per il gioco d’azzardo lecito.

               ART. 5 – Esclusione
               1. Sono esclusi dalle presenti disposizioni gli apparecchi già installati lecita-
               mente dai titolari di esercizi o altre aree aperti al pubblico, prima dall’entrata in
               vigore della presente deliberazione.
               2. Sono altresì esclusi gli apparecchi che sostituiscano quelli già installati, di cui
               al comma 1, per ragioni tecniche o di vetustà o per modifiche imposte da leggi
               e regolamenti, o l’uso dei quali sia rinnovato dopo la medesima data.
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