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P A r TE TE rz A — N or MA TI v A TE rr IT or IA l E r E GI o NA l E P ro IBI z I o NISTICA
rio, nel caso di rescissione o risoluzione del contratto in essere;
c) l’installazione dell’apparecchio in altro locale in caso di trasferimento della
sede dell’attività [3].
2 quater. È comunque sempre ammessa, nel corso di validità del contratto per
l’utilizzo degli apparecchi per il gioco d’azzardo lecito già installati, la sostitu-
zione dei medesimi per vetustà o guasto [4].
3. I Comuni possono individuare ulteriori luoghi sensibili in cui si applica il
divieto di cui al comma 1, tenuto conto dell’impatto degli insediamenti di cui
al medesimo comma sul contesto e sulla sicurezza urbana, nonché dei proble-
mi connessi con la viabilità, l’inquinamento acustico e il disturbo della quiete
pubblica.
4. I Comuni intervengono nella presa in carico delle persone affette da Gap e
nel sostegno ai loro familiari per gli aspetti di tutela sociale, anche promuoven-
do qualora necessario l’attivazione dell’istituto dell’amministratore di sostegno.
5. I Comuni promuovono reti di collaborazione con associazioni, volontari,
Aziende per i servizi sanitari, mediante l’attivazione di iniziative culturali e di
socializzazione, formazione e informazione, condivise nei Piani di zona, per la
prevenzione e il contrasto al Gap.
6. I Comuni assicurano alle autorità statali competenti informazioni rispetto
alle situazioni presenti sul proprio territorio al fine di garantire il migliore
espletamento degli interventi di prevenzione e contrasto al Gap di competenza
delle Forze dell’Ordine e delle Polizie locali.
7. I Comuni possono prevedere forme premiali per i soggetti che espongono il
marchio di cui all’art. 5, comma 3.
7 bis. Su ogni apparecchio per il gioco lecito deve essere indicata, in modo che
risulti chiaramente leggibile:
a) la data del collegamento alle reti telematiche di cui al comma 2 bis;
b) la data di scadenza del contratto stipulato tra esercente e concessionario per
l’utilizzo degli apparecchi [5].
8. È vietata qualsiasi attività pubblicitaria relativa all’apertura o all’esercizio di
sale da gioco che si ponga in contrasto con l’art. 7, commi 4, 4 bis e 5, del de-
creto legge 158/2012.
8 bis. È vietato consentire ai minori di anni 18 l’utilizzo di apparecchi e con-
gegni per il gioco lecito di cui all’art. 110, comma 7, lettera c-bis), del regio
decreto 773/1931[6].
9. Al fine di evitare la diffusione del fenomeno del Gap e di garantirne il mo-
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