Page 194 - eBook - La Questione Territoriale
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               rio, nel caso di rescissione o risoluzione del contratto in essere;
               c) l’installazione dell’apparecchio in altro locale in caso di trasferimento della
               sede dell’attività [3].
               2 quater. È comunque sempre ammessa, nel corso di validità del contratto per
               l’utilizzo degli apparecchi per il gioco d’azzardo lecito già installati, la sostitu-
               zione dei medesimi per vetustà o guasto [4].
               3. I Comuni possono individuare ulteriori luoghi sensibili in cui si applica il
               divieto di cui al comma 1, tenuto conto dell’impatto degli insediamenti di cui
               al medesimo comma sul contesto e sulla sicurezza urbana, nonché dei proble-
               mi connessi con la viabilità, l’inquinamento acustico e il disturbo della quiete
               pubblica.
               4. I Comuni intervengono nella presa in carico delle persone affette da Gap e
               nel sostegno ai loro familiari per gli aspetti di tutela sociale, anche promuoven-
               do qualora necessario l’attivazione dell’istituto dell’amministratore di sostegno.
               5. I Comuni promuovono reti di collaborazione con associazioni, volontari,
               Aziende per i servizi sanitari, mediante l’attivazione di iniziative culturali e di
               socializzazione, formazione e informazione, condivise nei Piani di zona, per la
               prevenzione e il contrasto al Gap.
               6. I Comuni assicurano alle autorità statali competenti informazioni rispetto
               alle situazioni presenti sul proprio territorio al fine di garantire il migliore
               espletamento degli interventi di prevenzione e contrasto al Gap di competenza
               delle Forze dell’Ordine e delle Polizie locali.
               7. I Comuni possono prevedere forme premiali per i soggetti che espongono il
               marchio di cui all’art. 5, comma 3.
               7 bis. Su ogni apparecchio per il gioco lecito deve essere indicata, in modo che
               risulti chiaramente leggibile:
               a) la data del collegamento alle reti telematiche di cui al comma 2 bis;
               b) la data di scadenza del contratto stipulato tra esercente e concessionario per
               l’utilizzo degli apparecchi [5].
               8. È vietata qualsiasi attività pubblicitaria relativa all’apertura o all’esercizio di
               sale da gioco che si ponga in contrasto con l’art. 7, commi 4, 4 bis e 5, del de-
               creto legge 158/2012.
               8 bis. È vietato consentire ai minori di anni 18 l’utilizzo di apparecchi e con-
               gegni per il gioco lecito di cui all’art. 110, comma 7, lettera c-bis), del regio
               decreto 773/1931[6].
               9. Al fine di evitare la diffusione del fenomeno del Gap e di garantirne il mo-






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