Page 195 - eBook - La Questione Territoriale
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Geronimo Cardia — La que stione territ oria L e
nitoraggio, i Comuni esercitano le funzioni di vigilanza e controllo sui locali
di cui al comma 1.
NOTE
[1] Comma modificato dall’art. 5 della L. R. n. 33 del 29 dicembre 2015.
[2] Comma inserito dall’art. 5 della L. R. n. 33 del 29 dicembre 2015.
[3] Comma inserito dall’art. 5 della L. R. n. 33 del 29 dicembre 2015.
[4] Comma inserito dall’art. 5 della L. R. n. 33 del 29 dicembre 2015.
[5] Comma inserito dall’art. 5 della L. R. n. 33 del 29 dicembre 2015.
[6] Comma inserito dall’art. 5 della L. R. n. 33 del 29 dicembre 2015.
(…)
ART. 9 - Sanzioni amministrative
1. L’inosservanza dei divieti di cui all’art. 6, commi 1, 3 e 8 bis, è soggetta
all’applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie nella misura compresa
tra 5.000 e 15.000 euro, nonché in caso di reiterazione delle violazioni alla
sospensione dell’esercizio dell’attività da dieci a sessanta giorni [7].
2. L’inosservanza del divieto di cui all’art. 6, comma 8, è soggetta all’applica-
zione di sanzioni amministrative pecuniarie nella misura compresa tra 1.000 e
5.000 euro.
2 bis. Fatte comunque salve le sanzioni previste dai commi 1 e 2, la violazio-
ne dell’obbligo di cui all’art. 6, comma 7 bis, comporta l’applicazione della
sanzione amministrativa di 500 euro. La medesima sanzione si applica anche
nell’ipotesi in cui sia stata indicata una data non veritiera di collegamento alle
reti telematiche di cui all’art. 6, comma 2 bis[8].
3. L’accertamento delle violazioni e l’applicazione delle sanzioni di cui al pre-
sente art. spettano al Comune territorialmente competente. I proventi delle
sanzioni sono destinati al finanziamento dei Piani di zona per la realizzazione
delle finalità di cui alla presente legge.
[7] Comma modificato dall’art. 5 della L. R. n. 33 del 29 dicembre 2015.
[8] Comma inserito dall’art. 5 della L. R. n. 33 del 29 dicembre 2015.
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