Page 200 - eBook - La Questione Territoriale
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P A r TE TE rz A — N or MA TI v A TE rr IT or IA l E r E GI o NA l E P ro IBI z I o NISTICA
gioco d’azzardo patologico al fine di perseguire le finalità di cui al comma 1 e
i seguenti obiettivi:
a) diffondere, nei confronti dei minori, la cultura dell’utilizzo responsabile del
denaro attraverso attività di educazione, informazione, divulgazione e sensibi-
lizzazione;
b) rafforzare la cultura del gioco misurato, responsabile e consapevole, il contra-
sto, la prevenzione e la riduzione del rischio della dipendenza da gioco.
ART. 2 - Piano integrato per il contrasto, la prevenzione e la riduzio-
ne del rischio della dipendenza dal gioco patologico
1. Entro 60 giorni dall’approvazione della presente legge l’Assemblea legislativa
approva, su proposta della Giunta regionale, il piano integrato per il contrasto,
la prevenzione e la riduzione del rischio della dipendenza dal gioco patologico,
di durata triennale, al fine di promuovere:
a) interventi di prevenzione del rischio della dipendenza dal gioco patologico,
mediante iniziative di sensibilizzazione, educazione ed informazione;
b) interventi di formazione rivolti a esercenti, operatori dei servizi pubblici
e operatori della polizia locale, anche in modo congiunto con gli enti locali,
le forze dell’ordine, le organizzazioni del volontariato e del terzo settore e la
fondazione “Scuola interregionale di Polizia locale” di cui al Capo III bis della
legge regionale 4 dicembre 2003, n. 24 (Disciplina della polizia amministrativa
locale e promozione di un sistema integrato di sicurezza).
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