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friuLi-Venezia GiuLia
LeGGe reGionaLe friuLi-Venezia GiuLia 14/02/2014, n. 1
“Disposizioni per la prevenzione, il trattamento e il contrasto della dipendenza da gio-
co d’azzardo, nonché delle problematiche e patologie correlate”
(…)
ART. 6 - competenze dei Comuni
1. Al fine di tutelare i soggetti maggiormente vulnerabili e di prevenire i feno-
meni di dipendenza da gioco d’azzardo e da gioco praticato con apparecchi per
il gioco lecito, non è consentito l’insediamento di attività che prevedano locali
da destinare a sala da gioco o la nuova installazione di apparecchi per il gioco
lecito a una distanza, determinata con deliberazione della Giunta regionale, en-
tro il limite di cinquecento metri, misurati lungo la via pedonale più breve, da
istituti scolastici di ogni ordine e grado, luoghi di culto, impianti sportivi, strut-
ture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o sociosanitario,
strutture ricettive per categorie protette, luoghi di aggregazione giovanile o
altri luoghi di aggregazione [1].
2. La deliberazione di cui al comma 1 è adottata entro centoventi giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, su proposta dell’Assessore com-
petente in materia di tutela della salute e politiche sociali, previo parere del
Consiglio delle autonomie locali.
2-bis. Ai fini della presente legge per nuova installazione si intende il collega-
mento degli apparecchi di cui al comma 1 alle reti telematiche dell’Agenzia
delle dogane e dei monopoli in data successiva alla data di pubblicazione nel
Bollettino ufficiale della Regione della deliberazione della Giunta regionale di
cui al comma 1, relativa alla determinazione della distanza da luoghi sensibili [2].
2 ter. Sono equiparati alla nuova installazione:
a) il rinnovo del contratto stipulato tra esercente e concessionario per l’utilizzo
degli apparecchi;
b) la stipulazione di un nuovo contratto, anche con un differente concessiona-
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