Page 176 - eBook - La Questione Territoriale
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P A r TE   TE rz A  —   N or MA TI v A   TE rr IT or IA l E  r E GI o NA l E   P ro IBI z I o NISTICA


               un settore dedicato dello stesso, l’accesso al quale è vietato ai minori di anni 18.
               5. È vietato consentire ai minori di anni 18 l’utilizzo di apparecchi e congegni
               per il gioco lecito di cui all’art. 110, comma 7, lettera cbis), del r.d. 773/1931.
               6. L’Azienda USL, in collaborazione con le istituzioni, le associazioni e gli enti
               competenti, organizza, con frequenza almeno biennale, corsi di formazione
               per i gestori delle sale da gioco e degli spazi per il gioco, con oneri a carico
               dei medesimi, finalizzati alla conoscenza e alla prevenzione dei rischi connessi
               al Gap, nonché alla conoscenza generale della normativa in materia di gioco
               d’azzardo lecito.
               7. L’esercizio delle nuove sale da gioco e di nuovi spazi per il gioco è soggetto
               all’autorizzazione del sindaco del Comune territorialmente competente.
               8. Nelle sale da gioco e negli spazi per il gioco già in esercizio al momento
               dell’entrata in vigore della presente legge, l’aumento del numero di apparecchi
               è consentito previa verifica del rispetto dei requisiti di cui ai commi 1 e 2.

               (…)


               ART. 8 - Divieto di pubblicità
               1. Fermo restando quanto previsto dalla normativa statale in materia, in partico-
               lare dall’art. 7 del d.l. 158/2012, è vietata qualsiasi attività pubblicitaria relativa
               all’apertura o all’esercizio di sale da gioco e di spazi per il gioco.


               (…)

               ART. 10 - Controlli e sanzioni amministrative
               1. Le funzioni di vigilanza sull’osservanza dei divieti e degli obblighi di cui alla
               presente legge, l’accertamento delle violazioni e l’applicazione delle sanzioni
               sono esercitate dai Comuni nei quali sono ubicate le sale da gioco e gli spazi
               per il gioco.
               2. L’inosservanza dei divieti di cui all’art. 4, commi 1, 2 e 5, e all’art. 8 è soggetta
               all’applicazione di una sanzione amministrativa del pagamento di una somma
               di denaro da 500 euro a 3.000 euro; in caso di reiterazione della violazione, la
               sanzione è raddoppiata.
               3. L’inosservanza delle disposizioni di cui all’art. 4, comma 4, è soggetta all’ap-
               plicazione di una sanzione amministrativa, a carico del titolare, del pagamento
               di una somma di denaro da 500 euro a 3.000 euro; in caso di reiterazione della






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