Page 176 - eBook - La Questione Territoriale
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P A r TE TE rz A — N or MA TI v A TE rr IT or IA l E r E GI o NA l E P ro IBI z I o NISTICA
un settore dedicato dello stesso, l’accesso al quale è vietato ai minori di anni 18.
5. È vietato consentire ai minori di anni 18 l’utilizzo di apparecchi e congegni
per il gioco lecito di cui all’art. 110, comma 7, lettera cbis), del r.d. 773/1931.
6. L’Azienda USL, in collaborazione con le istituzioni, le associazioni e gli enti
competenti, organizza, con frequenza almeno biennale, corsi di formazione
per i gestori delle sale da gioco e degli spazi per il gioco, con oneri a carico
dei medesimi, finalizzati alla conoscenza e alla prevenzione dei rischi connessi
al Gap, nonché alla conoscenza generale della normativa in materia di gioco
d’azzardo lecito.
7. L’esercizio delle nuove sale da gioco e di nuovi spazi per il gioco è soggetto
all’autorizzazione del sindaco del Comune territorialmente competente.
8. Nelle sale da gioco e negli spazi per il gioco già in esercizio al momento
dell’entrata in vigore della presente legge, l’aumento del numero di apparecchi
è consentito previa verifica del rispetto dei requisiti di cui ai commi 1 e 2.
(…)
ART. 8 - Divieto di pubblicità
1. Fermo restando quanto previsto dalla normativa statale in materia, in partico-
lare dall’art. 7 del d.l. 158/2012, è vietata qualsiasi attività pubblicitaria relativa
all’apertura o all’esercizio di sale da gioco e di spazi per il gioco.
(…)
ART. 10 - Controlli e sanzioni amministrative
1. Le funzioni di vigilanza sull’osservanza dei divieti e degli obblighi di cui alla
presente legge, l’accertamento delle violazioni e l’applicazione delle sanzioni
sono esercitate dai Comuni nei quali sono ubicate le sale da gioco e gli spazi
per il gioco.
2. L’inosservanza dei divieti di cui all’art. 4, commi 1, 2 e 5, e all’art. 8 è soggetta
all’applicazione di una sanzione amministrativa del pagamento di una somma
di denaro da 500 euro a 3.000 euro; in caso di reiterazione della violazione, la
sanzione è raddoppiata.
3. L’inosservanza delle disposizioni di cui all’art. 4, comma 4, è soggetta all’ap-
plicazione di una sanzione amministrativa, a carico del titolare, del pagamento
di una somma di denaro da 500 euro a 3.000 euro; in caso di reiterazione della
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