Page 153 - eBook - La Questione Territoriale
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una slot fuori dal Comune
Le limitazioni di bastia umbra, la nuova regolamentazione
di firenze e il “problema” del Piemonte. quando (e soprattutto,
come) un’amministrazione locale può intervenire nei confronti
delle new slot? e quando, invece, si configurano illegittimità
o, addirittura, abusi?
Gioco neWs maRZo 2011
ggi parliamo del numero crescente di provvedimenti di Comuni sulle
misure limitative dell’uso di apparecchi di cui all’art. 110 comma 6, let-
otera a), del Tulps, le cosiddette news slot, o Awp.
Sono molti, infatti, i sindaci che stanno decidendo di ricorrere ad ordinanze e
regolamenti per limitare: (i) gli orari di apertura e chiusura delle sale giochi ;
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(ii) gli orari durante i quali le Awp possono essere tenute in funzione dai titolari
di esercizi e di esercizi commerciali (come bar, ristoranti, centri commerciali,
ecc.) ; (iii) lo svolgimento dell’attività all’interno di determinate aree comu-
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nali ; (iv) lo svolgimento dell’attività nelle vicinanze di determinati luoghi di
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aggregazione .
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17. Tra tutte, cfr. in particolare, ordinanza n. 486 del 30 agosto 2010 del Comune di San-
remo secondo cui “il Sindaco (…) ordina: l’apertura dei pubblici esercizi di Sale Giochi presenti sul
territorio comunale è consentita, nei giorni feriali e festivi, esclusivamente dalle ore 10.00 alle ore 20.00”.
18. Tra tutte, cfr. in particolare, ordinanza n. 23 del 7 febbraio 2011 del Comune di Setti-
mo Torinese secondo cui “ Il sindaco (…) dispone che gli apparecchi da gioco di cui all’art. 110 comma
6 del Tulps (…) possano essere utilizzati esclusivamente dalle ore 14 alle ore 22”.
19. Tra tutte, cfr. in particolare, ordinanza n. 00526 del 17 dicembre 2010 del Comune
di Firenze secondo cui “ Il sindaco…ordina nel pieno rispetto delle norme che regolano la materia, ai
titolari di sale giochi che (…) l’apertura di sale giochi non potrà avvenire (…) all’interno del perimetro
dell’area individuata come Patrimonio Mondiale UNESCO come riportata negli strumenti urbanistici”.
20. Tra tutte, cfr. in particolare, Regolamento comunale per le Sale Giochi e l’installazione
di apparecchi da gioco del Comune di Firenze approvato in data 10.01.2011 e pubblicato in data
04.02.2011, secondo cui “Art. 10 – Zone vietate. Non è ammessa l’apertura di sale giochi: (…) b) entro la
distanza di 500 metri dai seguenti luoghi sensibili: scuole di ogni ordine e grado, luoghi di culto, ospedali, altri
locali destinati all’accoglienza di persone per finalità educative così come indicati nella L.R. 32/2002 o so-
cio-assistenziali (centri di recupero, case di cura, case di riposo ecc), sedi operative di associazioni di volontariato.
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