Page 157 - eBook - La Questione Territoriale
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impugnazioni innanzi al Tar Piemonte) .
Per completare il quadro, tra i Comuni che al momento presentano provve-
dimenti limitativi dell’utilizzo delle Awp figurano i seguenti: (i) il Comune di
Settimo Torinese il cui sindaco, in data 7 febbraio 2011, ha emanato un’ordi-
nanza per limitare l’orario di funzionamento degli apparecchi; (ii) il Comune
di Firenze che, in data 4 febbraio 2011, ha pubblicato il regolamento per le sale
giochi (approvato in data 10.01.2011) con cui, superando le precedenti ordi-
nanze sindacali, ha disciplinato compiutamente la materia fissando dei limiti
particolarmente stringenti per l’apertura delle Sale Giochi vietate in tutto il
centro storico e nelle vicinanza di scuole, luoghi di culto, sedi di associazioni,
abitazioni o loro pertinenze; (iii) il Comune di Bologna che, in data 2 febbraio
2011, ha pubblicato il Regolamento di Polizia Urbana con cui ha fissato strin-
genti limiti per l’apertura di Sale Giochi vietandole nelle vicinanze di scuole,
sedi di associazioni, altre sale giochi, abitazioni o loro pertinenze; (iv) il Comu-
ne di Collegno che, in data 16 dicembre 2010, ha deliberato un Regolamento
(pubblicato in data 28 dicembre 2010) con cui ha stabilito limiti al posiziona-
mento degli apparecchi ed all’orario di funzionamento degli stessi; (v) il Co-
mune di Verbania che, in data 21 aprile 2009, ha effettuato modifiche al Rego-
lamento adottato in materia già nel 2005, con le quali sono stabiliti limiti all’o-
rario di funzionamento degli apparecchi ed al posizionamento degli stessi; (vi)
il Comune di Sanremo che ha emanato un Regolamento per limitare gli orari
di funzionamento delle slot che potrebbe avere impatto sulla questione degli
ambienti dedicati dato il riferimento alle limitazioni per le Vlt; (vii) il Comune
di Bolzano il cui Sindaco ha annunciato che emanerà a breve un’ordinanza per
limitare l’orario di funzionamento degli apparecchi; (viii) il Comune di Imola
il cui Sindaco ha espresso l’intenzione di emanare a breve provvedimenti per
limitare l’orario di funzionamento degli apparecchi ed il posizionamento degli
Umbria ha sospeso detta ordinanza ritenendo che “nella comparazione degli interessi in gioco, prevale
il pregiudizio grave e irreparabile, di portata non solo patrimoniale, conseguente all’esecuzione dell’ordinan-
za impugnata” (cfr., in particolare, ordinanza cautelare collegiale n. 7 del 2011).
28. In particolare con l’ordinanza del 10.11.2010 il Sindaco del Comune di Stresa “ordina
la limitazione orario per l’uso degli apparecchi e congegni automatici per il gioco lecito installati presso pub-
blici esercizi, esercizi commerciali, tabaccherie e esercizi similari secondo lo schema seguente: limite orario di
utilizzo: 15.00 – 22.00”; la successiva ordinanza del 26.01.2011 ha limitato la durata temporale
di quanto previsto in precedenza stabilendo “il Sindaco (…) ordina: la propria ordinanza n. 1321 del
10/11/2010 è valida per un termine fissato in n. 90 (novanta) giorni decorrenti dalla data di adozione
del 10 novembre 2010, pertanto a tutto il 9 febbraio 2011”.
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