Page 156 - eBook - La Questione Territoriale
P. 156

P A r TE   P r IMA  –  r A C C ol T A  d E G l I   INTE r v ENTI


               emanare linee di azioni per la prevenzione, il contrasto e il recupero di fenome-
               ni di gioco d’azzardo patologico conseguente a gioco compulsivo.
               Viceversa, gli interventi dei Comuni e, in particolare dei sindaci, è bene riman-
               gano limitati alle competenze affidate loro dalla legge . Ed il punto è che tra
                                                             25
               queste competenze non rientrerebbero quelle inerenti al contrasto del gioco
               d’azzardo patologico o tutela delle fasce più deboli attraverso la disciplina dei
               limiti degli orari d’uso delle Awp, delle modalità di installazione, dei limiti alla
               possibilità di aprire nuove sale giochi all’interno di determinate aree ovvero di
               svolgere l’attività nelle vicinanze di luoghi di aggregazione.
               È su tale rilievi che molti tribunali amministrativi stanno prendendo coscienza
               del tema accogliendo le richieste degli operatori del settore di sospensione o
               annullamento di ordinanze sindacali e regolamenti comunali sui limiti all’e-
               sercizio del gioco tramite Awp. Si citano, tra tutti, le sorti delle ordinanze del
               Comune di Forio annullate dal Tar Campania , del Comune di Bastia Umbra,
                                                      26
                                   27
               sospesa dal Tar Umbria  e del Comune di Stresa (cessata dal sindaco dopo le
                  25.  L’art. 50, comma 7, D.lgs. 267/2000 (Testo Unico Enti Locali) stabilisce che: Il sindaco
               coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale e nell’ambito dei criteri
               eventualmente indicati dalla Regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi
               pubblici (…) al fine di armonizzare l’espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli
               utenti. L’art. 54, in particolare, rispettivamente al comma 4 e al comma 6, D.lgs. n. 267/2000 sta-
               bilisce : “Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali
               dell’ordinamento, provvedimenti contingibili e urgenti al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che
               minacciano l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana (…); In casi di emergenza, connessi con il traffico o
               con l’inquinamento atmosferico o acustico, ovvero quando a causa di circostanze straordinarie si verifichino
               particolari necessità dell’utenza o per motivi di sicurezza urbana, il sindaco puo’ modificare gli orari degli
               esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici (…)”.
                  26.  Le ordinanze in questione prevedevano disposizioni dettagliate per limitare l’instal-
               lazione e l’uso delle macchine da gioco. Il Tar Campania ha stabilito che il potere sindacale di
               emanare ordinanze contingibili e urgenti di cui all’art 54 D.lgs. n. 267/2000 richiede l’esistenza
               di una situazione di grave pericolo che minacci la sicurezza pubblica, e su tale presupposto ha
               stabilito che l’intervento del Sindaco di Forio si è collocato al di fuori del dettato della norma
               di cui sopra configurandosi piuttosto “come un provvedimento generale di regolazione di un settore
               commerciale” atteso che “il sindaco nell’introdurre una disciplina del gioco lecito che si sovrappone del
               tutto, innovandola, a quella dettata dalla normativa statale, non indica alcuna situazione di grave pericolo
               potenziale o reale che minaccia la sicurezza pubblica, né giustifica in altro modo la necessità di ricorrere
               ai poteri extra ordinem attribuitigli dal citato art. 54” (cfr., in particolare, Tar Campania , sez. III, n.
               952 del 2011).
                  27.  Con l’ordinanza n. 29700 dell’8 novembre 2010 il Sindaco del Comune di Bastia
               Umbra aveva stabilito gli orari di funzionamento degli apparecchi da gioco installati all’interno
               dei locali e/o nelle varie attività nonché gli orari di apertura al pubblico delle sale giochi. Il Tar






                                                                                155
   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160   161