Page 152 - eBook - La Questione Territoriale
P. 152
p ar te prima — r a c c ol t a de gli inter venti
ad inibire sull’intero territorio comunale l’installazione di apparecchi o l’aper-
tura di nuove sale. In altre parole ammesso si possa regolamentare a livello loca-
le, certamente non si può radicalmente inibire ogni forma di gioco sul territo-
rio di competenza. A tal proposito, il Tar, nella consapevolezza che tale rischio si
concretizzi anche in delibere di altri Comuni, ritenendo evidentemente che i
criteri indicati dalla delibera rappresentino, anziché una regolamentazione delle
distanze, un vero e proprio divieto di apertura su sostanzialmente l’intero terri-
torio comunale, invita il Comune, prima della udienza del giudizio di merito,
a “disporre una più completa attività istruttoria per individuare con maggior dettaglio e
minore espansività [si badi minore espansività] i luoghi “sensibili”. Ergo, compito
dell’amministrazione sarà quello di identificare meglio i c.d. luoghi sensibili e
di ridurre [si badi ridurre] il relativo numero motivando adeguatamente, come
si legge nell’ordinanza, l’individuazione di quelli “circoscritti” di cui al comma
2 dell’art. 13 bis della legge provinciale di Trento.
Peraltro, si ritiene che questi principi risultino ribaditi anche con riferimento
ad un’altra delibera comunale, discussa nell’ambito della medesima udienza del
21 giugno 2012, del Comune di Cles, del quale s’è parlato meno in questi
giorni ma che presenta le medesime specificità.
Per questo, a memoria non ricordo un rigetto di sospensiva dal sapore più
dolce.
151