Page 151 - eBook - La Questione Territoriale
P. 151
riva del Garda ma anche Cles,
rigetto di sospensiva
dal sapore dolce
GioconeWs.it 26 GiUGno 2012
in
data 27 febbraio 2012 il Comune di Riva del Garda adotta la delibera
n. 106 Prot. n. 0006542 avente ad oggetto “Approvazione criteri di in-
sediamento di apparecchi (…) in esercizi con attività prevalente di gioco (sale
giochi) esercizi pubblici e commerciali”, con la quale si impone il divieto di apertura
di sale giochi ed ambienti dedicati (nonché l’installazione di nuovi apparecchi)
a determinate distanze da certi luoghi definiti sensibili.
Impugnata la delibera, a seguito dell’udienza del 21 giugno 2012 il Tar Trento
respinge la richiesta di sospensiva ma formula importantissime precisazioni ri-
chieste dalla difesa nell’interesse del popolo degli operatori del gioco legale ed a
tutela delle ragioni di certezza del diritto sull’intero territorio dello Stato.
Ed infatti, sebbene i giudici amministrativi scelgano di salvaguardare la delibera
comunale, non sfugge che il collegio, sensibilizzato sul punto, avverta la necessità
di chiarire da subito due criticità che emergono ictu oculi dal tenore della delibera.
La prima criticità risolta dai giudici concerne il fatto che il divieto imposto dal-
la delibera non riguarda certamente gli apparecchi esistenti (come indicato dal
tenore della delibera medesima) ma neanche gli apparecchi destinati a sostituire
detti apparecchi già installati (cosa che preoccupava la maggior parte degli ope-
ratori). Sul punto, il Tar chiarisce in modo cristallino che “… dette limitazioni
non si applicano agli apparecchi già installati; questa disciplina fa dunque evidentemente
salvi anche gli interventi di sostituzione degli apparecchi già installati, come previsto dalla
legge provinciale e secondo un’interpretazione dell’avversato provvedimento teleologica,
sistematica e di buona fede oggettiva”. E, si aggiunge, si ritiene a prescindere dal
fatto che la sostituzione avvenga per motivi legati a aggiornamenti di legge o a
scelte meramente commerciali.
La seconda criticità su cui il Tar di Trento ha poi fatto luce concerne il fatto che
i Comuni nel regolamentare le distanze, verosimilmente non possano giungere
150