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P A r TE P r IMA — r A C C ol T A d E G l I INTE r v ENTI
in corso) ed in secondo luogo con la disparità di trattamento imposta sul
campo - ancora una volta - rispetto alle attività di distribuzione di gioco
per così dire parallalela se non illegale.
La norma è scritta male perché è incompleta, per certi versi, e perché non
tiene conto di quale sia l’effettivo funzionamento del settore, per altri versi.
La norma è incompleta perché oltre a stabilire il principio che tutti (i sog-
getti della filiera) devono contribuire al reperimento della somma indicata
in 500 milioni di euro, non chiarisce quali questi soggetti siano effetti-
vamente e quali siano in qualche modo esclusi: sarebbe stato sufficiente
identificarli con precisione richiamando i riferimenti normativi di interesse
relativi al decreto istitutivo del cosiddetto Ries, il registro dei soggetti abi-
litati.
Ma quel che fa balzare sulla sedia maggiormente, per l’instabilità che con-
segue alla lettura della norma, è che essa non stabilisce il quantum della
partecipazione al prelievo. Sì perché, comunque lo si qualifchi, l’importo di
500 milioni si pone come un prelievo, una prestazione patrimoniale impo-
sta che ha dei soggetti obbligati identificati (non bene ma identificati) ma
senza la quantificazione dovuta per legge. E qui ci si potrebbe domandare se
il concorso minimo sia ripartito secondo i principi generali della solidarietà
ovvero della proporzionalità rispetto a quanto i singoli partecipano o hanno
partecipato alle somme disponibili.
La norma è in sostanza in bianco. Ed il punto che stupisce è che il legisla-
tore ne risulta consapevole, posto che per ricorrere ai ripari pone dei prin-
cipi che ritiene essere dei rimedi ma che tuttavia rimedi non sono e che si
appalesano come delle armi spuntate.
E ciò in quanto detti pseudo rimedi corrono in soccorso (nella mente del
legislatore ma non nella realtà) del concessionario affinché possa imporre
una rivoluzione del sistema attraverso una complessissima operazione di
rinegoziazione dei contratti con la filiera. Il legislatore dice che il conces-
sionario può imporre la rinegoziazione dei contratti invocando il principio
che non possa - per legge - pagare il corrispettivo agli altri operatori della
filiera se non dal momento in cui non abbiano rinegoziato i contratti.
Ma in questo caso il legislatore dimentica - non gli operatori del settore -
che il corrispettivo non è nelle mani del concessionario posto che esso da
sempre è corrisposto col meccanismo della compensazione sulle somme
raccolte dai soggetti della filiera stessa.
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