Page 248 - eBook - La Questione Territoriale
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P A r TE  qu A r T A  —   N or MA TI v A   TE rr IT or IA l E   C o M u NA l E   P ro IBI z I o NISTICA


               riprodurre il gioco del poker o comunque le sue regole fondamentali.
               3. Relativamente agli  apparecchi e congegni automatici, semiautomatici  ed
               elettronici di cui al comma precedente è necessaria l’autorizzazione prevista
               dall’art. 86 Tulps secondo le modalità previste dall’articolo 1 comma 2 della L.r.
               30.04.2012 n.17:
               a) per l’installazione negli esercizi già autorizzati dell’art.83 del Tulps per la
               somministrazione di alimenti e bevande, alberghi.
               b) per l’installazione in esercizi commerciali, artigianali, rivendite di tabacchi,
               edicole.
               c) per l’installazione in internet point, phone center, anche se già autorizzati ai
               sensi dell’art.88 del Tulps.
               4. Gli apparecchi e congegni di cui al presente articolo non possono , in alcun
               caso, essere installati negli esercizi pubblici, qualora gli stessi si trovino all’in-
               terno di ospedali, luoghi dicura, scuole od istituti scolastici, sedi e strutture
               universitarie, ovvero all’interno delle pertinenze di luoghi di culto; nei locali
               di proprietà della Civica Amministrazione e delle società partecipate, anche
               se concessi o locati a terzi; in esercizi insistenti su area pubblica rilasciata in
               concessione, compresi i dehor. Inoltre non possono essere installati all’interno
               di circoli privati, sedi di associazioni, Società di Mutuo Soccorso e Pubbliche
               assistenze, non autorizzati alla somministrazione ai sensi dell’art.86 del Tulps.
               5. L’autorizzazione, ai sensi dell’art.2 della L.R. 17/12, non viene concessa nel
               caso di ubicazione non conforme a quanto previsto dall’art.7, comma 1.
               6. Non possono installarsi apparecchi di trattenimento e svago, come definiti
               dall’art. 110  Tulps ai commi 6 e 7 in aree appositamente destinate e allestite
               individuate all’interno dei locali di somministrazione.
               7. Nei circoli privati l’area in cui vengono installati gli apparecchi di cui sopra
               deve essere funzionalmente separata da quella di somministrazione.
               8. È facoltà del Suap predisporre ogni altro accertamento e richiedere eventuale
               altra documentazione integrativa che ritenesse necessaria ai fini della sicurezza,
               dell’ordine pubblico, della quiete della collettività e per motivi igienico-sanitari.
               9. Al titolare di somministrazione che detiene giochi all’interno del proprio
               locale non sono rilasciate concessioni di occupazione suolo pubblico.

               ART. 20 - Prescrizioni generali
               1. In nessun caso è consentita l’installazione degli apparecchi da gioco all’ester-
               no dei locali, ad eccezione dei giochi riservati esclusivamente ai bambini.






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