Page 247 - eBook - La Questione Territoriale
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Geronimo  Cardia  —  La  que stione  territ oria L e


               rente e comprovato disturbo alla quiete pubblica ed inquinamento acustico e
               nelle altre ipotesi previste dall’articolo 54, comma 3 del D.lgs. 18 agosto 2000
               n.267, il Sindaco dispone, anche per singole attività, la riduzione dell’orario di
               chiusura serale delle sale pubbliche da gioco e/o il divieto di utilizzo di appa-
               recchi da gioco rumorosi in particolari orari della giornata.
               6.La riduzione dell’orario di cui al comma precedente è disposta dal Sindaco
               per un periodo:
               a) di giorni sette, per la prima volta in cui viene accertato il disturbo alla quiete
               pubblica;
               b) di giorni quindici, in caso di secondo accertamento di disturbo alla quiete
               pubblica commesso nello stesso anno;
               c) di mesi tre, per ogni successivo accertamento al secondo del disturbo alla
               quiete pubblica, indipendentemente dall’arco temporale di tale accertamento
               rispetto al precedente.

               TITOLO III – GIOCO LECITO NEI LOCALI APERTI AL PUBBLICO
               ART. 19 – New Slot
               1. Il presente articolo disciplina gli apparecchi previsti dall’art. 110 comma 6
               lettera a) del Tulps comunemente detti new slot.
               2. Detti apparecchi, dotati di attestato di conformità alle disposizioni vigenti
               rilasciato dal Ministero dell’economia e delle finanze - Amministrazione auto-
               noma dei Monopoli di Stato e obbligatoriamente collegati alla rete telematica
               di cui all’ articolo 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26
               ottobre 1972, n.640, e successive modificazioni, si attivano con l’introduzione
               di moneta metallica ovvero con appositi strumenti di pagamento elettronico
               definiti con provvedimenti del Ministero dell’economia e delle finanze - Am-
               ministrazione autonoma dei monopoli di Stato, nei quali insieme con l’ele-
               mento aleatorio sono presenti anche elementi di abilità, che consentono al
               giocatore la possibilità di scegliere, all’avvio o nel corso della partita, la propria
               strategia, selezionando appositamente le opzioni di gara ritenute più favorevoli
               tra quelle proposte dal gioco, il costo della partita non supera 1 euro, la durata
               minima della partita è di quattro secondi e che distribuiscono vincite in denaro,
               ciascuna comunque di valore non superiore a 100 euro, erogate dalla macchina.
               Le vincite, computate dall’apparecchio in modo non predeterminabile su un
               ciclo complessivo di non più di 140.000 partite, devono risultare non inferiori
               al 75 per cento delle somme giocate. In ogni caso tali apparecchi non possono






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