Page 247 - eBook - La Questione Territoriale
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Geronimo Cardia — La que stione territ oria L e
rente e comprovato disturbo alla quiete pubblica ed inquinamento acustico e
nelle altre ipotesi previste dall’articolo 54, comma 3 del D.lgs. 18 agosto 2000
n.267, il Sindaco dispone, anche per singole attività, la riduzione dell’orario di
chiusura serale delle sale pubbliche da gioco e/o il divieto di utilizzo di appa-
recchi da gioco rumorosi in particolari orari della giornata.
6.La riduzione dell’orario di cui al comma precedente è disposta dal Sindaco
per un periodo:
a) di giorni sette, per la prima volta in cui viene accertato il disturbo alla quiete
pubblica;
b) di giorni quindici, in caso di secondo accertamento di disturbo alla quiete
pubblica commesso nello stesso anno;
c) di mesi tre, per ogni successivo accertamento al secondo del disturbo alla
quiete pubblica, indipendentemente dall’arco temporale di tale accertamento
rispetto al precedente.
TITOLO III – GIOCO LECITO NEI LOCALI APERTI AL PUBBLICO
ART. 19 – New Slot
1. Il presente articolo disciplina gli apparecchi previsti dall’art. 110 comma 6
lettera a) del Tulps comunemente detti new slot.
2. Detti apparecchi, dotati di attestato di conformità alle disposizioni vigenti
rilasciato dal Ministero dell’economia e delle finanze - Amministrazione auto-
noma dei Monopoli di Stato e obbligatoriamente collegati alla rete telematica
di cui all’ articolo 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n.640, e successive modificazioni, si attivano con l’introduzione
di moneta metallica ovvero con appositi strumenti di pagamento elettronico
definiti con provvedimenti del Ministero dell’economia e delle finanze - Am-
ministrazione autonoma dei monopoli di Stato, nei quali insieme con l’ele-
mento aleatorio sono presenti anche elementi di abilità, che consentono al
giocatore la possibilità di scegliere, all’avvio o nel corso della partita, la propria
strategia, selezionando appositamente le opzioni di gara ritenute più favorevoli
tra quelle proposte dal gioco, il costo della partita non supera 1 euro, la durata
minima della partita è di quattro secondi e che distribuiscono vincite in denaro,
ciascuna comunque di valore non superiore a 100 euro, erogate dalla macchina.
Le vincite, computate dall’apparecchio in modo non predeterminabile su un
ciclo complessivo di non più di 140.000 partite, devono risultare non inferiori
al 75 per cento delle somme giocate. In ogni caso tali apparecchi non possono
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