Page 245 - eBook - La Questione Territoriale
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Geronimo  Cardia  —  La  que stione  territ oria L e


               durata non inferiore a tre giorni e non superiore a novanta giorni, termine
               entro il quale, salvo proroga in caso di comprovata necessità e previa motivata
               istanza, il titolare può riprendere l’attività, ripristinati i requisiti mancanti;
               b) nel caso in cui l’esercente non rispetti gli orari, le prescrizioni e le eventuali
               indicazioni operative decise dal Comune, nonché le disposizioni previste dalle
               normative vigenti e dal presente Regolamento.
               4.L’attività può essere sospesa per motivi di igiene e per inosservanza delle
               norme contenute nel presente regolamento. Qualora il titolare non provveda
               al ripristino delle condizioni prescritte dall’autorità entro i termini dalla stessa
               stabiliti, l’autorizzazione può essere revocata, salvo proroghe per accertata ne-
               cessità.
               5.La sospensione dell’attività ai sensi dell’articolo 10 del Tulps in caso di abuso
               del titolare, intendendosi per tale ogni comportamento in contrasto con il pub-
               blico interesse o con le prescrizioni generali imposte dalla legge, dall’autorità o
               da quanto contenuto nel presente Regolamento è la seguente:
               a) 15 giorni nel primo caso di abuso;
               b) 60 giorni nel secondo caso di abuso.

               (…)

               ART. 16 - Utilizzo degli apparecchi: prescrizioni e divieti
               1.Ai sensi dell’articolo 9 del Tulps le attività di cui al presente regolamento
               devono osservare tutte le condizioni stabilite dalle normative vigenti, quelle
               riportate nella tabella dei giochi proibiti, nonché quelle particolari disposte nel
               pubblico interesse e di seguito elencate: a) l’obbligo di installare l’apparecchio
               in posizione tale da non arrecare intralcio al normale funzionamento dell’eser-
               cizio e non arrecare disturbo alla quiete pubblica e privata;
               b) l’obbligo di adottare le necessarie misure per la prevenzione dei rischi e la
               sicurezza degli ambienti di lavoro ai sensi della L. 81/2008 e s.m.i.;
               c) il divieto di installare qualsiasi gioco all’esterno dei locali o aree destinate
               all’attività, con esclusione dei soli giochi per bambini, tenendo conto dello
               spazio a disposizione che deve essere adiacente al fabbricato sede dell’attività e
               non intralciare il pubblico passaggio, nel rispetto di quanto stabilito dal locale
               regolamento di occupazione del suolo pubblico;
               d) il divieto, già sopra menzionato, di utilizzare per i minori di anni 18 gli ap-
               parecchi e i congegni di cui all’articolo 110 comma 6 del Tulps e il divieto del






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