Page 205 - eBook - La Questione Territoriale
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umbria










               LeGGe reGionaLe umbria - 21/11/2014, n. 21
               “Norme per la prevenzione, il contrasto e la riduzione del rischio della dipendenza da
               gioco d’azzardo patologico”


               (…)

               ART. 6 – Collocazione delle sale da gioco e degli apparecchi per il
               gioco e divieto di pubblicità
               1. Al fine di tutelare i soggetti maggiormente vulnerabili e di prevenire feno-
               meni di gioco d’azzardo patologico, è vietata l’apertura di sale da gioco e la
               nuova collocazione di apparecchi per il gioco lecito in locali che si trovino a
               una distanza, determinata dai comuni entro il limite massimo di cinquecento
               metri, da istituti scolastici di ogni ordine e grado, strutture residenziali o se-
               mi-residenziali operanti in ambito sanitario o socio-sanitario, luoghi di culto,
               centri socio-ricreativi e sportivi, centri di aggregazione giovanile o altre strut-
               ture frequentate principalmente da giovani.
               2. I comuni possono individuare altri luoghi sensibili in cui si applicano le di-
               sposizioni di cui al comma 1, tenuto conto dell’impatto dell’apertura delle sale
               da gioco e della collocazione degli apparecchi per il gioco sul contesto e sulla
               sicurezza urbana, nonché dei problemi connessi con la viabilità, l’inquinamento
               acustico e il disturbo della quiete pubblica.
               3. È vietata qualsiasi pubblicità relativa all’apertura e all’esercizio di sale da gio-
               co che si ponga in contrasto con l’art. 7, commi 4, 4-bis e 5, del d.l. 158/2012,
               convertito dalla l. 189/2012.
               (…)


               ART. 11 – Sanzioni amministrative
               1. L’apertura di locali da destinare a sala da gioco o l’installazione nei locali di
               apparecchi per il gioco lecito in violazione delle disposizioni di cui all’art. 6,
               commi 1 e 2, è soggetta all’applicazione della sanzione amministrativa pecunia-






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