Page 205 - eBook - La Questione Territoriale
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umbria
LeGGe reGionaLe umbria - 21/11/2014, n. 21
“Norme per la prevenzione, il contrasto e la riduzione del rischio della dipendenza da
gioco d’azzardo patologico”
(…)
ART. 6 – Collocazione delle sale da gioco e degli apparecchi per il
gioco e divieto di pubblicità
1. Al fine di tutelare i soggetti maggiormente vulnerabili e di prevenire feno-
meni di gioco d’azzardo patologico, è vietata l’apertura di sale da gioco e la
nuova collocazione di apparecchi per il gioco lecito in locali che si trovino a
una distanza, determinata dai comuni entro il limite massimo di cinquecento
metri, da istituti scolastici di ogni ordine e grado, strutture residenziali o se-
mi-residenziali operanti in ambito sanitario o socio-sanitario, luoghi di culto,
centri socio-ricreativi e sportivi, centri di aggregazione giovanile o altre strut-
ture frequentate principalmente da giovani.
2. I comuni possono individuare altri luoghi sensibili in cui si applicano le di-
sposizioni di cui al comma 1, tenuto conto dell’impatto dell’apertura delle sale
da gioco e della collocazione degli apparecchi per il gioco sul contesto e sulla
sicurezza urbana, nonché dei problemi connessi con la viabilità, l’inquinamento
acustico e il disturbo della quiete pubblica.
3. È vietata qualsiasi pubblicità relativa all’apertura e all’esercizio di sale da gio-
co che si ponga in contrasto con l’art. 7, commi 4, 4-bis e 5, del d.l. 158/2012,
convertito dalla l. 189/2012.
(…)
ART. 11 – Sanzioni amministrative
1. L’apertura di locali da destinare a sala da gioco o l’installazione nei locali di
apparecchi per il gioco lecito in violazione delle disposizioni di cui all’art. 6,
commi 1 e 2, è soggetta all’applicazione della sanzione amministrativa pecunia-
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