Page 203 - eBook - La Questione Territoriale
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abruzzo
LeGGe reGionaLe abruzzo 29/10/2013, n. 40
“Disposizioni per la prevenzione della diffusione dei fenomeni di dipendenza dal gioco”
(…)
ART. 3 – Norme in materia di esercizio del gioco lecito
1. L’esercizio delle sale da gioco e l’installazione di apparecchi per il gioco lecito
sono soggetti ad autorizzazione del Sindaco del Comune territorialmente com-
petente.
2. L’autorizzazione all’esercizio di sale da gioco o all’installazione di apparecchi
per il gioco lecito presso esercizi commerciali o pubblici non è rilasciata nel
caso di ubicazione dei locali a distanza inferiore a 300 metri, misurati in base al
percorso pedonale più breve, dai luoghi sensibili.
3. L’autorizzazione ha una validità di cinque anni ed è rinnovabile alla scadenza.
4. Per le autorizzazioni esistenti il termine di cinque anni decorre dalla data di
entrata in vigore della presente legge.
5. È vietata qualsiasi attività pubblicitaria relativa all’apertura o all’esercizio di
sale da gioco o all’installazione di apparecchi per il gioco lecito presso esercizi
commerciali o pubblici.
ART. 4 – Sanzioni amministrative
1. La violazione delle disposizioni contenute nella presente legge, fermo restan-
do l’obbligo di denuncia all’autorità giudiziaria per i reati eventualmente ac-
certati e previsti dal codice penale ogni qualvolta ne ricorrano gli estremi, è pu-
nita con la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di euro 1.000,00
a un massimo di euro 5.000,00.
2. All’accertamento delle violazioni e all’irrogazione delle sanzioni di cui alla
presente legge provvedono il Comune competente per territorio e gli altri
soggetti competenti secondo la vigente normativa in materia.
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