Page 175 - eBook - La Questione Territoriale
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VaLLe D’aosta









               LeGGe reGionaLe VaLLe D’aosta 15/06/2015, n.14
               “Disposizioni in materia di prevenzione, contrasto e trattamento della dipendenza dal
               gioco d’azzardo patologico. Modificazioni alla legge regionale 29 marzo 2010, n. 11
               (Politiche e iniziative regionali per la promozione della legalità e della sicurezza)”

               ART. 1 - Finalità
               1. La presente legge reca disposizioni volte alla prevenzione della diffusione dei
               fenomeni di dipendenza dal gioco, anche se lecito, alla riduzione del rischio e
               al contrasto della dip endenza dal gioco d’azzardo, al trattamento terapeutico
               dei soggetti affetti da gioco d’azzardo patologico.


               (…)

               ART. 4 - Prevenzione del vizio del gioco d’azzardo e contrasto alla
               dipendenza dallo stesso
               1. È vietata l’apertura di sale da gioco e di spazi per il gioco in luoghi che siano
               ubicati ad una distanza, misurata in base al percorso pedonale più breve, inferio-
               re a 500 metri da istituti scolastici di ogni ordine e grado, da strutture culturali,
               ricreative o sportive, da strutture residenziali o semiresidenziali operanti in am-
               bito sanitario o socio-assistenziale o da strutture ricettive per categorie protette
               e ludoteche per minori.
               2. I Comuni possono prevedere una distanza maggiore da quella prevista al
               comma 1 e individuare altri luoghi sensibili nei pressi dei quali non è ammessa
               l’apertura di sale da gioco e di spazi per il gioco, tenuto conto dell’impatto degli
               stessi sul contesto urbano e sulla sicurezza urbana, nonché dei problemi connes-
               si con la viabilità, l’inquinamento acustico e il disturbo della quiete pubblica.
               3. I Comuni possono inoltre disciplinare l’orario di funzionamento delle sale da
               gioco e degli spazi per il gioco.
               4. Nei nuovi spazi per il gioco, le apparecchiature per il gioco di azzardo de-
               vono essere collocate in modo da non essere visibili dall’esterno del locale e in






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