Page 240 - eBook - La Questione Territoriale
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Comune Di GenoVa










               reGoLamento aPProVato Con DeLibera ConsiGLio Comu-
               naLe n.21/2013
               “Regolamento Sale da Gioco e Giochi leciti”


               (…)

               ART. 7 - LOCALIZZAZIONI E REQUISITI DEI LOCALI
               1. Nei casi di agenzie per la raccolta di scommesse, sale Vlt o nel caso dell’eserci-
               zio di giochi con vincita in denaro, il locale dove viene svolta l’attività deve es-
               sere distante almeno 300 metri, misurati per la distanza pedonale più breve, da:
               1) istituti scolastici di qualsiasi grado, sedi e strutture universitarie;
               2) luoghi di culto, intendendosi come tali anche i cimiteri;
               3) impianti sportivi e centri giovanili o altri istituti frequentati principalmente
               da giovani;
               4) strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o so-
               cio-assistenziale, strutture ricettive, ed inoltre strutture ricettive per categorie
               protette;
               5) attrezzature balneari e spiagge;
               6) giardini, parchi e spazi pubblici attrezzati e altri spazi verdi pubblici attrezzati
               2. I luoghi di cui ai numeri 1) sedi e strutture universitarie, 5) e 6) del comma
               precedente sono espressamente individuati dal presente regolamento del Co-
               mune di Genova come luoghi sensibili ai sensi dell’art.2 comma 2 della legge
               Regionale 30 aprile 2012 n.17.
               3. Al fine di tutela della salute pubblica, per evitare che la disponibilità im-
               mediata di denaro contante costituisca incentivo al gioco, all’interno del lo-
               cale non potranno essere presenti sportelli bancari, postali o bancomat e non
               potranno essere aperte sale nel raggio di 100m da sportelli bancari, postali o
               bancomat, né Agenzie di prestiti di pegno o attività in cui si eserciti l’acquisto
               di oro, argento od oggetti preziosi.
               4. Non è richiesto il requisito della distanza di 300 metri dai luoghi sensibili nel






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