Page 241 - eBook - La Questione Territoriale
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Geronimo  Cardia  —  La  que stione  territ oria L e


               caso di apertura sala biliardi o sala giochi che non installi apparecchi da gioco
               con vincita in denaro.
               5. Ai fini della misurazione della distanza tra locali e i luoghi di cui al primo
               comma, essa dovrà essere misurata partendo dal centro della porta di ingresso al
               locale e seguendo il percorso pedonale più breve, nel rispetto del Codice della
               Strada, fino al centro della porta di ingresso del luogo sensibile individuato.
               6. L’esercizio delle attività di cui al presente titolo sono vietate:
               -negli immobili di proprietà della Civica Amministrazione, che opererà inoltre
               affinchè analogo divieto venga introdotto con riferimento agli immobili delle
               società partecipate della stessa;
               -nei chioschi su suolo pubblico.
               7. Nel caso in cui tali attività fossero presenti in immobili locati o concessi
               dall’Amministrazione, non si procederà al rinnovo del contratto alla prima sca-
               denza di legge.
               8. Il locale adibito alle attività disciplinate dal presente titolo deve essere ubicato
               esclusivamente al piano terra degli edifici purché non all’interno o adiacenti
               a unità immobiliari residenziali; non è ammesso l’utilizzo di locali interrati o
               seminterrati e l’accesso ai locali deve avvenire direttamente dalla pubblica via.
               9. Ai fini del rilascio dell’autorizzazione il locale deve rispettare:

               (…)


               ART. 9 - Prescrizioni di esercizio e divieti
               1. È ammessa la rappresentanza nella gestione dell’attività da parte di soggetto
               che abbia i requisiti previsti e che, a tal fine, deve risultare autorizzato.
               2. I giochi devono essere leciti e tali da non presentare rischi per l’incolumità
               degli utilizzatori;
               3. Gli apparecchi da gioco di cui all’art.110 comma 6 e 7 del Tulps devono
               essere dotati del Nulla Osta dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.
               4. In nessun caso è consentita l’installazione degli apparecchi da gioco all’ester-
               no dei locali
               5. Il numero massimo degli apparecchi da gioco di cui all’art.110 C.6 del Tulps
               è stabilito dal decreto 27 luglio 2011 “ Determinazione dei criteri e parametri
               numerici quantitativi per l’installabilità di apparecchi di cui all’art.110, comma
               6 del Tulps” del Ministero dell’Economia e delle Finanze e s.m.i..
               6. La variazione del numero o della tipologia degli apparecchi da gioco nelle






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