Page 238 - eBook - La Questione Territoriale
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P A r TE qu A r T A — N or MA TI v A TE rr IT or IA l E C o M u NA l E P ro IBI z I o NISTICA
mativa di sicurezza, attestato con la procedura di cui alla L. 46/90 e successivi
regolamenti di applicazione, come da dichiarazione di conformità sottoscritta
da professionista abilitato;
h) il divieto di apportare modifiche alla normale sistemazione o collocazione
degli arredi nel pubblico esercizio, al fine di trasformare il locale in una vera e
propria sala da gioco;
i) l’obbligo di osservare le disposizioni legislative in materia di divieto di fumo;
j) il divieto di attività pubblicitaria relativa all’apertura o all’esercizio di sale
giochi;
(…)
ART. 20 - SANZIONI
1. Ferme restando le sanzioni penali, le violazioni al Testo Unico delle Leggi di
Pubblica sicurezza di cui al R.D. 773/1931, sono punite a norma degli artt.
17bis, 17ter, 17-quater e 110 del medesimo.
2. Le violazioni delle disposizioni della legge regionale 30.4.2012 n.17 sono
punite come previsto dall’art.3 della stessa legge.
3. Le altre violazioni al presente Regolamento comportano l’applicazione della
sanzione amministrativa prevista dall’art. 7 bis del Dlgs. 267/2000 Testo Unico
delle leggi sugli enti locali, il cui importo è rideterminato ai sensi dell’art. 16
comma 2 della L. 689/1981 in euro 500,00.
4. In caso di reiterate violazioni, potrà essere disposta ai sensi dell’art. 10 del
Tulps la sanzione della sospensione dell’autorizzazione amministrativa dell’eser-
cizio, o della decadenza in caso di grave e reiterate violazioni dello stesso tenore.
La recidiva si verifica qualora la violazione delle disposizione sia stata commessa
per due volte in un anno, anche se il responsabile ha proceduto al pagamento
della sanzione mediante oblazione ai sensi dell’art. 16 della legge 24 novembre
1981 n. 689 s.m.i.
5. Inoltre, ai sensi dell’art. 110, comma 10, del Tulps, il titolare di Pubblico
Esercizio che configuri gli illeciti di cui all’art. 110, comma 9, l’autorizzazione
amministrativa dell’esercizio sarà sospesa per un periodo da uno a 30 giorni ed
in caso di reiterazione sarà revocata.
6. La nuova installazione di apparecchi da gioco in violazione alle distanze pre-
viste nell’Articolo 7 comma 1 e 2 comportano una sanzione pecuniaria totale
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