Page 238 - eBook - La Questione Territoriale
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P A r TE  qu A r T A  —   N or MA TI v A   TE rr IT or IA l E   C o M u NA l E   P ro IBI z I o NISTICA


               mativa di sicurezza, attestato con la procedura di cui alla L. 46/90 e successivi
               regolamenti di applicazione, come da dichiarazione di conformità sottoscritta
               da professionista abilitato;
               h) il divieto di apportare modifiche alla normale sistemazione o collocazione
               degli arredi nel pubblico esercizio, al fine di trasformare il locale in una vera e
               propria sala da gioco;
               i) l’obbligo di osservare le disposizioni legislative in materia di divieto di fumo;
               j) il divieto di attività pubblicitaria relativa all’apertura o all’esercizio di sale
               giochi;


               (…)

               ART. 20 - SANZIONI

               1. Ferme restando le sanzioni penali, le violazioni al Testo Unico delle Leggi di
               Pubblica sicurezza di cui al R.D. 773/1931, sono punite a norma degli artt.
               17bis, 17ter, 17-quater e 110 del medesimo.
               2. Le violazioni delle disposizioni della legge regionale 30.4.2012 n.17 sono
               punite come previsto dall’art.3 della stessa legge.
               3. Le altre violazioni al presente Regolamento comportano l’applicazione della
               sanzione amministrativa prevista dall’art. 7 bis del Dlgs. 267/2000 Testo Unico
               delle leggi sugli enti locali, il cui importo è rideterminato ai sensi dell’art. 16
               comma 2 della L. 689/1981 in euro 500,00.
               4. In caso di reiterate violazioni, potrà essere disposta ai sensi dell’art. 10 del
               Tulps la sanzione della sospensione dell’autorizzazione amministrativa dell’eser-
               cizio, o della decadenza in caso di grave e reiterate violazioni dello stesso tenore.
               La recidiva si verifica qualora la violazione delle disposizione sia stata commessa
               per due volte in un anno, anche se il responsabile ha proceduto al pagamento
               della sanzione mediante oblazione ai sensi dell’art. 16 della legge 24 novembre
               1981 n. 689 s.m.i.
               5. Inoltre, ai sensi dell’art. 110, comma 10, del Tulps, il titolare di Pubblico
               Esercizio che configuri gli illeciti di cui all’art. 110, comma 9, l’autorizzazione
               amministrativa dell’esercizio sarà sospesa per un periodo da uno a 30 giorni ed
               in caso di reiterazione sarà revocata.
               6. La nuova installazione di apparecchi da gioco in violazione alle distanze pre-
               viste nell’Articolo 7 comma 1 e 2 comportano una sanzione pecuniaria totale






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