Page 236 - eBook - La Questione Territoriale
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P A r TE  qu A r T A  —   N or MA TI v A   TE rr IT or IA l E   C o M u NA l E   P ro IBI z I o NISTICA



               15. Il modello di Scia inviato o Permesso di Costruire, la tabella dei giochi proi-
               biti e la tariffa dei prezzi devono essere sempre tenute esposte nel locale sede
               dell’attività in luogo visibile e mostrate agli organi di controllo per gli accer-
               tamenti di competenza. Sono inoltre vietate le esposizioni esterne al locale di
               cartelli, manoscritti e/o proiezioni che pubblicizzano vincite temporali appena
               accadute o storiche.
               Inoltre il nullaosta di distribuzione, il nullaosta di messa in opera e l’attestato di
               conformità devono essere esposti in originale e ben visibili.


               16. È vietata qualsiasi attività pubblicitaria relativa all’apertura o all’esercizio di
               sale da gioco. È fatto divieto di utilizzo per l’insegna o comunque per l’identi-
               ficazione della sala giochi (Vetrina o altro) del termine “Casinò”, “Sala Giochi”
               o “Sala Scommesse” o di altri sinonimi che possano richiamare il gioco d’az-
               zardo. È, inoltre, vietato esporre all’esterno delle sale insegne o cartelli o altro
               che pubblicizzino l’attività secondaria e complementare di somministrazione o
               materiale pubblicitario di produttori e/o distributori di alimenti e/o bevande.

               17. Ai sensi dell’articolo 9 del  Tulps, oltre alle condizioni previste dalle norma-
               tive in vigore, chiunque eserciti le attività disciplinate dal presente regolamento
               deve anche osservare le eventuali prescrizioni che l’autorità comunale ritenga
               di imporgli nel pubblico interesse.


               18. È, altresì, vietata la concessione di spazi pubblicitari istituzionali e l’attività
               di comunicazione istituzionale, per pubblicizzare i giochi che prevedano vin-
               cite di denaro.

               (…)


               ART. 11 - SUBINGRESSO

               1. Ai fini della tutela dei valori di cui all’art. 2, il trasferimento della proprietà o
               della gestione dell’azienda comporta la presentazione di una nuova S.C.I.A. a
               carico del subentrante. A tal fine il cessionario, acquisito il titolo, deve presen-
               tare apposita domanda.
               2. L’istanza deve essere compilata su apposita pagina internet telematica presente






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