Page 207 - eBook - La Questione Territoriale
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Lazio
LeGGe reGionaLe Lazio 05/08/2013, n. 5
“Disposizioni per la prevenzione e il trattamento del gioco d’azzardo patologico (Gap)”
(…)
ART. 4 – Collocazione delle sale da gioco. Agevolazioni dei comuni
1. Non è ammessa l’apertura di sale da gioco che siano ubicate ad una distanza
da aree sensibili, quali istituti scolatici di qualsiasi grado, centri giovanili, centri
anziani, luoghi di culto o altri istituti frequentati principalmente dai giovani o
strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socio-as-
sistenziale, inferiore a quella prevista dalla normativa statale in materia.
2. I comuni possono prevedere incentivi per i titolari di esercizi pubblici che
rimuovono slot machine o videolottery o che scelgono di non installarle [age-
volazioni sui tributi di propria competenza], secondo criteri e modalità da de-
terminare con appositi regolamenti comunali [1].
NOTE
[1] Comma modificato dall’art. 8 della L.R. 30 dicembre 2013, n. 13.
(…)
ART. 7 – Divieto di pubblicità
1. È vietata qualsiasi attività pubblicitaria relativa all’apertura o all’esercizio di
sale da gioco che prevedono vincite in denaro. È altresì, vietata la concessione
di spazi pubblicitari istituzionali e l’attività di comunicazione istituzionale, per
pubblicizzare i giochi che prevedono vincite di denaro[2].
[2] Ai sensi dell’art. 2 della L.R. n. 7 del 14 luglio 2014 “ le parole: “spazi pubblici-
tari istituzionali e l’attività di comunicazione istituzionale” si interpretano come:
“spazi pubblicitari all’interno dei locali e sui siti web delle istituzioni pubbliche
della Regione nonché l’attività di comunicazione istituzionale pubblica”.
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