Page 234 - eBook - La Questione Territoriale
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P A r TE qu A r T A — N or MA TI v A TE rr IT or IA l E C o M u NA l E P ro IBI z I o NISTICA
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ART. 9 - PRESCRIZIONI DI ESERCIZIO E DIVIETI
1. È ammessa la rappresentanza nella gestione dell’attività da parte di soggetto
che abbia i requisiti previsti e che, a tal fine, deve risultare autorizzato.
2. I giochi devono essere leciti e tali da non presentare rischi per l’incolumità
degli utilizzatori.
3. Gli apparecchi da gioco di cui all’art.110 comma 6 del Tulps devono essere
dotati del Nulla Osta dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, per ciò che
concerne le sale scommesse devono essere ricomprese nell’elenco dell’Agenzia
delle Dogane e dei Monopoli.
4. In nessun caso è consentita l’installazione degli apparecchi da gioco all’ester-
no dei locali sia su suolo pubblico che all’esterno delle aree esterne pertinen-
ziali.
5. Il numero massimo degli apparecchi da gioco di cui all’art.110 C.6 del Tulps
è stabilito dal decreto 27 luglio 2011 “Determinazione dei criteri e parametri
numerici quantitativi per l’installabilità di apparecchi di cui all’art.110, comma
6 del Tulps” del Ministero dell’Economia e delle Finanze e s.m.i ..
6. È d’obbligo indicare su ogni apparecchio la data di collegamento dello stesso
alle reti telematiche dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. La variazione
del numero degli apparecchi da gioco nelle sale giochi è subordinata a comu-
nicazione da inviare telematicamente al S.U.A.P. con indicazione del numero
di matricola dei nuovi apparecchi installati.
7. Il titolare dell’esercizio commerciale, del locale ovvero del punto di offerta
del gioco con vincite in denaro identifica i minori di età mediante richiesta di
esibizione di un documento di identità anche nel caso delle sale scommesse.
In ogni caso il gestore del locale è tenuto a monitorare l’efficacia del divieto di
utilizzo ai minori di apparecchi o congegni che prevedano vincite in denaro.
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