Page 232 - eBook - La Questione Territoriale
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P A r TE  qu A r T A  —   N or MA TI v A   TE rr IT or IA l E   C o M u NA l E   P ro IBI z I o NISTICA


               - attrezzature di interesse comune ed interesse generale
               - attrezzature culturali
               - “Compro Oro” o simili


               La distanza è misurata come riportato nell’allegata planimetria all’interno di
               un raggio di 500 metri dal baricentro del luogo sensibile. Tale divieto è valido
               anche per l’installazione in locali a distanza inferiore di apparecchi per il gioco
               lecito (art. 110 comma 6 R.D. 773/1931 Tulps).


               2. Al fine di tutela della salute pubblica, per evitare che la disponibilità imme-
               diata di denaro contante costituisca incentivo al gioco, all’interno del locale
               non potranno essere presenti sportelli bancari, postali o bancomat e non po-
               tranno essere aperte sale nel raggio di 500 metri da sportelli bancari, postali o
               bancomat, né Agenzie di prestiti di pegno o attività in cui si eserciti l’acquisto di
               oro, argento od oggetti preziosi. La distanza è come riportato nell’allegata pla-
               nimetria all’interno di un raggio di 500 metri dal baricentro del luogo sensibile.

               3. Ai fini dell’applicazione dei commi 1 e 2 del presente articolo viene espressa-
               mente definita “nuova installazione” anche il rinnovo contrattuale per l’utilizzo
               degli apparecchi da gioco già installati lecitamente. Il riferimento all’installa-
               zione è determinato dalla data di collegamento degli apparecchi stessi alle reti
               telematiche dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.


               4. Nel caso in cui tali attività fossero presenti in immobili locati o concessi
               dall’Amministrazione, non si procederà al rinnovo del contratto alla prima sca-
               denza di legge.

               5. Il locale adibito alle attività disciplinate dal presente titolo deve essere ubicato
               esclusivamente al piano terra degli edifici purché non all’interno o adiacenti
               a unità immobiliari residenziali, nei lotti funzionali con presenza di ERS e/o
               ERP e in edifici, o parte di essi, notificati o vincolati ai sensi della parte seconda
               del D.Lgs. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio); non è ammesso
               l’utilizzo di locali interrati o seminterrati e l’accesso ai locali deve avvenire di-
               rettamente dalla pubblica via.


               6. Ai fini della corretta presentazione della Segnalazione Certificata di Inizio






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