Page 222 - eBook - La Questione Territoriale
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P A r TE qu A r T A — N or MA TI v A TE rr IT or IA l E C o M u NA l E P ro IBI z I o NISTICA
(…)
ART. 11 - Subingresso
1. Ai fini della tutela dei valori di cui all’art. 2, il trasferimento della proprietà o
della gestione dell’azienda comporta il rilascio di una nuova autorizzazione al
subentrante. A tal fine il cessionario, acquisito il titolo, deve presentare apposita
domanda e non può iniziare l’attività se non dopo il rilascio dell’autorizzazione.
2. L’istanza deve essere predisposta su apposita modulistica scaricabile dal sito
internet comunale ed inviata in via esclusivamente telematica al Suap corredata
di tutti i documenti indicati sul modello. Tutta la corrispondenza verrà inviata
dal Suap via posta elettronica certificata (Pec) all’indirizzo Pec del soggetto che
ha provveduto all’invio telematico della pratica.
3. In caso di subingresso verrà verificata la corrispondenza dei locali e delle
strutture con le prescrizioni previste dall’art.7 del presente regolamento.
4. L’autorità di pubblica sicurezza può ordinare la cessazione dell’attività se l’in-
teressato o il rappresentante esercente sia privo dei requisiti soggettivi previsti
dalle vigenti normative e dal presente regolamento.
(…)
ART. 13 – Revoca, decadenza, sospensione dell’autorizzazione
1. L’autorizzazione comunale rilasciata dall’ufficio decade in caso di :
a) perdita dei requisiti soggettivi da parte del titolare;
b) revoca dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività prevalente di cui agli art.
86 e 88 del Tulps;
c) mancata attivazione dell’esercizio entro 180 giorni dal rilascio dell’autorizza-
zione, salvo proroga per comprovata necessità debitamente documentata;
d) trasferimento di sede o di titolarità dell’azienda oggetto di autorizzazione ex
art. 86 e 88 del Tulps;
e) sospensione dell’attività per un periodo superiore a 8 giorni senza darne
comunicazione al Suap, così come previsto dall’art. 99 del Tulps;
f) sospensione dell’attività per un periodo superiore a quello comunicato al
Comune o, comunque, superiore a 90 giorni, salvo proroga per comprovata
necessità;
g) su richiesta del Prefetto per motivi di ordine pubblico;
h) recidiva o reiterazione delle violazioni previste dall’articolo 110 comma 9
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