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P A r TE qu A r T A — N or MA TI v A TE rr IT or IA l E C o M u NA l E P ro IBI z I o NISTICA
TITOLO III – GIOCO LECITO NEI LOCALI APERTI AL PUBBLICO
ART. 18 – New Slot
1. Il presente articolo disciplina gli apparecchi previsti dall’art. 110 comma 6
lettera a) del Tulps comunemente detti new slot.
2. Detti apparecchi, dotati di attestato di conformità alle disposizioni vigenti
rilasciato dal Ministero dell’economia e delle finanze – Amministrazione auto-
noma dei Monopoli di Stato e obbligatoriamente collegati alla rete telematica
di cui all’ articolo 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, si attivano con l’introdu-
zione di moneta metallica ovvero con appositi strumenti di pagamento elet-
tronico definiti con provvedimenti del Ministero dell’economia e delle finanze
– Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, nei quali insieme con
l’elemento aleatorio sono presenti anche elementi di abilità, che consentono al
giocatore la possibilità di scegliere, all’avvio o nel corso della partita, la propria
strategia, selezionando appositamente le opzioni di gara ritenute più favorevoli
tra quelle proposte dal gioco, il costo della partita non supera 1 euro, la durata
minima della partita è di quattro secondi e che distribuiscono vincite in denaro,
ciascuna comunque di valore non superiore a 100 euro, erogate dalla macchina.
Le vincite, computate dall’apparecchio in modo non predeterminabile su un
ciclo complessivo di non più di 140.000 partite, devono risultare non inferiori
al 75 per cento delle somme giocate. In ogni caso tali apparecchi non possono
riprodurre il gioco del poker o comunque le sue regole fondamentali.
3. Relativamente agli apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed
elettronici di cui al comma precedente è necessaria l’autorizzazione prevista
dall’art. 86 Tulps:
a) per l’installazione negli esercizi già autorizzati ai sensi dell’art.86 del Tulps
per la somministrazione di alimenti e bevande, alberghi.
b) per l’installazione in esercizi commerciali, artigianali, rivendite di tabacchi, edicole;
c) per l’installazione in internet point, phone center, anche se già autorizzati ai
sensi dell’art.88 del Tulps.
4. Gli apparecchi e congegni di cui al presente articolo non possono , in alcun
caso, essere installati negli esercizi pubblici, qualora gli stessi si trovino all’in-
terno di ospedali, luoghi di cura, scuole od istituti scolastici, sedi e strutture
universitarie, ovvero all’interno delle pertinenze di luoghi di culto; nei locali
di proprietà della Civica Amministrazione e delle società partecipate, anche
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