Page 221 - eBook - La Questione Territoriale
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Geronimo  Cardia  —  La  que stione  territ oria L e


               dedicate all’esercizio dell’attività di intrattenimento mediante giochi e congegni.
               10. L’attività di somministrazione è ammessa, previa Scia da presentare al Suap
               e la superficie utilizzata non potrà essere superiore a 1/4 della superficie com-
               plessiva del locale.
               11. L’attività di somministrazione può essere svolta unicamente negli orari sta-
               biliti per l’erogazione del gioco e non disgiuntamente all’attività di gioco stessa.
               12. La superficie utilizzata per la somministrazione è da intendersi come attività
               meramente accessoria e servente rispetto a quella dell’offerta di gioco pubblico.
               13. L’accesso all’area di somministrazione non può avvenire da ingresso diverso
               da quello di accesso al locale in cui si svolge il gioco e l’area di somministrazio-
               ne non deve essere collocata immediatamente dopo l’ingresso al locale stesso.
               14. L’autorizzazione comunale, la tabella dei giochi proibiti e la tariffa dei prez-
               zi devono essere sempre tenute esposte nel locale sede dell’attività in luogo
               visibile e mostrate agli organi di controllo per gli accertamenti di competenza.
               Sono inoltre vietate le esposizioni esterne al locale di cartelli, manoscritti e/o
               proiezioni che pubblicizzano vincite temporali appena accadute o storiche.
               15. È vietata qualsiasi attività pubblicitaria relativa all’apertura o all’esercizio di
               sale da gioco.
               16. Ai sensi dell’articolo 9 del Tulps, oltre alle condizioni previste dalle norma-
               tive in vigore, chiunque eserciti le attività disciplinate dal presente regolamento
               deve anche osservare le eventuali prescrizioni che l’autorità comunale ritenga
               di imporgli nel pubblico interesse.


               ART. 9 – Durata ed efficacia dell’autorizzazione
               1. Le autorizzazioni di cui all’articolo 86 e 88 del Tulps e quelle delegate ai sensi
               dell’art. 19, primo comma n. 8 del Dpr 616/1977, aventi ad oggetto l’installa-
               zione degli apparecchi di cui all’art. 1 che precede, sono concesse per cinque
               anni e ne può essere richiesto il rinnovo dopo la scadenza.
               2. Per le autorizzazioni esistenti il termine di cinque anni decorre dalla data di
               entrata in vigore del presente regolamento.
               Determinano l’efficacia dell’autorizzazione:
               a) la validità dei nulla osta rilasciati dall’Amministrazione delle Dogane e dei
               Monopoli agli apparecchi installati;
               b) il regolare pagamento delle imposte stabilite dallo Stato sugli apparecchi
               installati;
               c) il possesso della tabella dei giochi proibiti.






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