Page 217 - eBook - La Questione Territoriale
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Comune Di naPoLi










               reGoLamento aPProVato Con DeLibera ConsiGLio Comu-
               naLe n. 74/2015
               “Regolamento Sale da Gioco e Giochi leciti”


               (…)

               ART. 6 – Localizzazione e requisiti dei locali
               1. Nei casi di agenzie per la raccolta di scommesse, sale Vlt o nel caso dell’eserci-
               zio di giochi con vincita in denaro, il locale dove viene svolta l’attività deve es-
               sere distante almeno 500 metri, misurati per la distanza pedonale più breve, da:
               1) istituti scolastici di qualsiasi grado, sedi e strutture universitarie;
               2) luoghi di culto, intendendosi come tali anche i cimiteri;
               3) impianti sportivi e centri giovanili o altri istituti frequentati principalmente
               da giovani;
               4) strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o so-
               cio-assistenziale, strutture ricettive, ed inoltre strutture ricettive per categorie
               protette;
               5) attrezzature balneari e spiagge;
               6) giardini, parchi e spazi pubblici attrezzati e altri spazi verdi pubblici attrezzati;
               7) musei civici e nazionali.
               2. I luoghi di cui ai numeri 1) sedi e strutture universitarie, 5) e 6) del com-
               ma precedente sono espressamente individuati dal presente regolamento del
               Comune di Napoli come luoghi sensibili ai sensi del comma 201 della legge
               Regionale Campania n. 16 del 7 agosto 2014.
               3. Al fine di tutela della salute pubblica, per evitare che la disponibilità imme-
               diata di denaro contante costituisca incentivo al gioco, all’interno del locale
               non potranno essere presenti sportelli bancari, postali o bancomat e non po-
               tranno essere aperte sale nel raggio di 200 mt da sportelli bancari, postali o
               bancomat, né agenzie di prestiti di pegno o attività in cui si eserciti l’acquisto di
               oro, argento od oggetti preziosi.






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