Page 227 - eBook - La Questione Territoriale
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Geronimo  Cardia  —  La  que stione  territ oria L e


               se concessi o locati a terzi; in esercizi insistenti su area pubblica rilasciata in
               concessione, compresi i dehor. Inoltre, non possono essere installati all’interno
               di circoli privati, sedi di associazioni, Società di Mutuo Soccorso e Pubbliche
               assistenze, non autorizzati alla somministrazione ai sensi dell’art.86 del Tulps.
               5. Non possono installarsi apparecchi di intrattenimento e svago, come definiti
               dall’art. 110 Tulps ai commi 6 e 7 in aree appositamente destinate e allestite
               individuate all’interno dei locali di somministrazione.
               6. Nei circoli privati l’area in cui vengono installati gli apparecchi di cui sopra
               deve essere funzionalmente separata da quella di somministrazione.
               7. È facoltà del Suap predisporre ogni altro accertamento e richiedere eventuale
               altra documentazione integrativa che ritenesse necessaria ai fini della sicurezza,
               dell’ordine pubblico, della quiete della collettività e per motivi igienico-sanitari.
               8. Al titolare di somministrazione che detiene giochi all’interno del proprio
               locale non sono rilasciate concessioni di occupazione suolo pubblico.

               ART. 19 – Prescrizioni generali ed orari
               1. In nessun caso è consentita l’installazione degli apparecchi da gioco all’ester-
               no dei locali, ad eccezione dei giochi riservati esclusivamente ai bambini.
               2. L’orario massimo di funzionamento degli apparecchi di cui all’art. 110, com-
               ma 6, del Tulps, collocati nelle tipologie di esercizi di cui al presente titolo III,
               è fissato dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 18.00 alle ore 20.00, di tutti
               i giorni, festivi compresi. Le violazioni alle disposizioni e prescrizioni del pre-
               sente provvedimento saranno punite applicandosi la sanzione amministrativa
               pecuniaria da un minimo di ‎ 25,00 ad un massimo di ‎ 500,00, ai sensi dell’art.
               7 bis del d. Igs. 267/2000;


               ART. 20 – Domanda di autorizzazsione per installazione giochi
               1. L’installazione e il trasferimento di apparecchi e congegni automatici e se-
               miautomatici da intrattenimento e svago in locali già in possesso dell’auto-
               rizzazione di cui all’art.86 del Tulps, nonché nelle altre attività commerciali
               e artigianali deve essere comunicata all’Amministrazione cittadina all’ufficio
               commercio che ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. 616 del 24.07.1977, rilascia l’au-
               torizzazione all’esercizio.
               2. La domanda di autorizzazione, di cui al presente titolo, è redatta su apposita
               modulistica scaricabile dal sito internet comunale ed inviata in via esclusivamen-
               te telematica al Suap, corredata di tutti i documenti indicati sul modello. Tutta






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