Page 225 - eBook - La Questione Territoriale
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Geronimo  Cardia  —  La  que stione  territ oria L e


               j) il divieto di attività pubblicitaria relativa all’apertura o all’esercizio di sale
               giochi.


               (…)

               ART. 17 - Orari
               1. Anche ai sensi dell’art. 50, comma 7 del vigente Tuel l’orario di attività delle
               sale da gioco è dalle 09,00 alle 12,00 e dalle 18,00 alle 23,00 di tutti i giorni,
               festivi compresi.
               2. Nell’ambito di tali limiti il titolare della licenza ha facoltà di scegliere il pro-
               prio orario di apertura e di chiusura dandone comunicazione scritta al Servizio
               Attività Produttive del Comune.
               3. La chiusura infrasettimanale e festiva sono facoltative, se non diversamente
               disciplinate con Ordinanza del Sindaco.
               4. L’orario adottato dovrà essere reso noto al pubblico con l’esposizione di
               apposito cartello nel quale dovranno anche essere riportati gli estremi della
               comunicazione inoltrata al Comune.
               5. Fatta salva l’applicazione delle norme del Codice penale, del Codice civile ed
               in materia di inquinamento acustico, in caso di necessità, connessa al ricorrente
               e comprovato disturbo alla quiete pubblica ed inquinamento acustico e nelle
               altre ipotesi previste dall’articolo 54, comma 3 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267,
               il Sindaco dispone, anche per singole attività, la riduzione dell’orario di chiu-
               sura serale delle sale pubbliche da gioco e/o il divieto di utilizzo di apparecchi
               da gioco rumorosi in particolari orari della giornata.
               6. La riduzione dell’orario di cui al comma precedente è disposta dal Sindaco
               per un periodo:
               a) di giorni sette, per la prima volta in cui viene accertato il disturbo alla quiete
               pubblica;
               b) di giorni quindici, in caso di secondo accertamento di disturbo alla quiete
               pubblica commesso nello stesso anno;
               c) di mesi tre, per ogni successivo accertamento al secondo del disturbo alla
               quiete pubblica, indipendentemente dall’arco temporale di tale accertamento
               rispetto al precedente.











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