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basiLiCata
LeGGe reGionaLe basiLiCata 27/10/2014, n. 30
“Misure per il contrasto della diffusione del gioco d’azzardo patologico (Gap)”
(…)
ART. 6
Apertura ed esercizio dell’attività
1. L’esercizio delle sale da gioco e l’installazione di apparecchi da gioco di cui
all’art. 110, comma 6, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, emanato
con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, nonché ogni altra tipologia di offerta
di gioco con vincita in denaro sono soggetti al regime autorizzatorio previsto
dalle norme vigenti.
2. Fuori dai casi previsti dall’art. 110, comma 7, del R.D. 773/1931, l’autoriz-
zazione all’esercizio non viene concessa nel caso di ubicazioni in un raggio
non inferiore a cinquecento metri, misurati per la distanza pedonale più breve,
da istituti scolastici di qualsiasi grado, luoghi di culto, oratori, impianti sportivi
e centri giovanili, centri sociali o altri istituti frequentati principalmente da
giovani o strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario
o socio-assistenziale e, inoltre, strutture ricettive per categorie protette. L’auto-
rizza - zione è concessa per cinque anni e può essere chiesto il rinnovo dopo
la scadenza.
3. Per le autorizzazioni esistenti, il termine di cinque anni decorre dalla data di
entrata in vigore della presente legge, a condizione che, entro il 31 dicembre
2016, ottemperino a quanto previsto al comma 2 [1].
4. Al fine di perseguire le finalità di cui all’art. 1, salvo quanto previsto dalla nor-
mativa nazionale, i Comuni possono disciplinare, nell’ambito dei propri stru-
menti di pianificazione, gli elementi architettonici, strutturali e dimensionali
delle sale da gioco e delle relative pertinenze. I Comuni possono individuare
altri luoghi sensibili in cui può non essere concessa l’autorizzazione, tenuto
conto dell’impatto della stessa sul contesto urbano e sulla sicurezza urbana,
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