Page 212 - eBook - La Questione Territoriale
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P A r TE   TE rz A  —   N or MA TI v A   TE rr IT or IA l E  r E GI o NA l E   P ro IBI z I o NISTICA


               quentare corsi di formazione, predisposti dai Comuni in collaborazione con le
               associazioni di categoria e con le organizzazioni del privato sociale, sui rischi
               del gioco patologico e sulla rete di sostegno.
               6. I gestori delle case da gioco, sale bingo, ricevitorie e agenzie ippiche devono
               adeguarsi alle disposizioni di cui all’art. 6.
               7. È vietata qualsiasi attività pubblicitaria relativa all’apertura o all’esercizio di
               sale da gioco.
               8. L’inosservanza delle disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7 è punita con
               una sanzione amministrativa pecuniaria da 6 mila a 10 mila euro. Nel caso di
               reiterazione delle violazioni stesse, si applica la sanzione amministrativa acces-
               soria della sospensione temporanea dell’esercizio dell’attività da dieci a sessanta
               giorni.
               9. Le sanzioni amministrative pecuniarie di cui ai commi 5 e 6 sono applicate
               dal Comune territorialmente competente. L’accertamento delle violazioni e
               l’applicazione delle sanzioni amministrative di cui ai commi 2, 3, 4 e 7 spettano
               al Comune territorialmente competente. I proventi sono destinati al finanzia-
               mento dei piani di zona di ambito distrettuale per la realizzazione
               delle finalità di cui alla presente legge.
               10. Gli esercenti le attività esistenti assolvono agli obblighi di cui all’art. 6 entro
               sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e agli obblighi
               di cui al comma 5 entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente
               legge.
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