Page 212 - eBook - La Questione Territoriale
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P A r TE TE rz A — N or MA TI v A TE rr IT or IA l E r E GI o NA l E P ro IBI z I o NISTICA
quentare corsi di formazione, predisposti dai Comuni in collaborazione con le
associazioni di categoria e con le organizzazioni del privato sociale, sui rischi
del gioco patologico e sulla rete di sostegno.
6. I gestori delle case da gioco, sale bingo, ricevitorie e agenzie ippiche devono
adeguarsi alle disposizioni di cui all’art. 6.
7. È vietata qualsiasi attività pubblicitaria relativa all’apertura o all’esercizio di
sale da gioco.
8. L’inosservanza delle disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7 è punita con
una sanzione amministrativa pecuniaria da 6 mila a 10 mila euro. Nel caso di
reiterazione delle violazioni stesse, si applica la sanzione amministrativa acces-
soria della sospensione temporanea dell’esercizio dell’attività da dieci a sessanta
giorni.
9. Le sanzioni amministrative pecuniarie di cui ai commi 5 e 6 sono applicate
dal Comune territorialmente competente. L’accertamento delle violazioni e
l’applicazione delle sanzioni amministrative di cui ai commi 2, 3, 4 e 7 spettano
al Comune territorialmente competente. I proventi sono destinati al finanzia-
mento dei piani di zona di ambito distrettuale per la realizzazione
delle finalità di cui alla presente legge.
10. Gli esercenti le attività esistenti assolvono agli obblighi di cui all’art. 6 entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e agli obblighi
di cui al comma 5 entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente
legge.
(…)
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