Page 214 - eBook - La Questione Territoriale
P. 214

P A r TE   TE rz A  —   N or MA TI v A   TE rr IT or IA l E  r E GI o NA l E   P ro IBI z I o NISTICA


               nonché dei problemi connessi con la viabilità, l’inquinamento acustico e il
               disturbo della quiete pubblica.
               5. Il personale operante nelle sale da gioco e gli esercenti sono tenuti a fre-
               quentare corsi di formazione, predisposti dai Comuni in collaborazione con le
               associazioni di categoria e con le organizzazioni del privato sociale, sui rischi
               del gioco patologico e sulla rete di sostegno.
               6. I gestori delle case da gioco, sale bingo, ricevitorie e agenzie ippiche devono
               adeguarsi alle disposizioni di cui all’art. 5.
               7. È vietata qualsiasi attività pubblicitaria relativa all’apertura o all’esercizio di
               sale da gioco È altresì vietato consentire ai minori di anni 18 l’utilizzo di appa-
               recchi e congegni per il gioco lecito di cui all’art. 110, comma 7, lettera c-bis),
               del R.D. n. 773/1931[2].
               8. L’inosservanza delle disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7 è punita con
               una sanzione amministrativa pecuniaria da 6 mila a 10 mila euro. Nel caso di
               reiterazione delle violazioni stesse, si applica la sanzione amministrativa acces-
               soria della sospensione temporanea dell’esercizio dell’attività da dieci a sessanta
               giorni.
               9. Le sanzioni amministrative pecuniarie di cui ai commi 5 e 6 sono applicate
               dal Comune territorialmente competente.
               L’accertamento delle violazioni e l’applicazione delle sanzioni amministrative
               di cui ai commi 2, 3, 4 e 7 spettano al Comune territorialmente competente. I
               proventi sono destinati al finanziamento dei piani di zona di ambito distrettuale
               per la realizzazione delle finalità di cui alla presente legge.
               10. Gli esercenti le attività esistenti assolvono agli obblighi di cui all’art. 5 entro
               sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e agli obblighi
               di cui al comma 5 entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente
               legge.

               NOTE
               [1] Comma sostituito dall’art. 84 della L.R. n. 5 del 4 marzo 2016.
               [2] Comma modificato dall’art. 85 della L.R. n. 5 del 4 marzo 2016.


               (…)











                                                                                213
   209   210   211   212   213   214   215   216   217   218   219