Page 214 - eBook - La Questione Territoriale
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P A r TE TE rz A — N or MA TI v A TE rr IT or IA l E r E GI o NA l E P ro IBI z I o NISTICA
nonché dei problemi connessi con la viabilità, l’inquinamento acustico e il
disturbo della quiete pubblica.
5. Il personale operante nelle sale da gioco e gli esercenti sono tenuti a fre-
quentare corsi di formazione, predisposti dai Comuni in collaborazione con le
associazioni di categoria e con le organizzazioni del privato sociale, sui rischi
del gioco patologico e sulla rete di sostegno.
6. I gestori delle case da gioco, sale bingo, ricevitorie e agenzie ippiche devono
adeguarsi alle disposizioni di cui all’art. 5.
7. È vietata qualsiasi attività pubblicitaria relativa all’apertura o all’esercizio di
sale da gioco È altresì vietato consentire ai minori di anni 18 l’utilizzo di appa-
recchi e congegni per il gioco lecito di cui all’art. 110, comma 7, lettera c-bis),
del R.D. n. 773/1931[2].
8. L’inosservanza delle disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7 è punita con
una sanzione amministrativa pecuniaria da 6 mila a 10 mila euro. Nel caso di
reiterazione delle violazioni stesse, si applica la sanzione amministrativa acces-
soria della sospensione temporanea dell’esercizio dell’attività da dieci a sessanta
giorni.
9. Le sanzioni amministrative pecuniarie di cui ai commi 5 e 6 sono applicate
dal Comune territorialmente competente.
L’accertamento delle violazioni e l’applicazione delle sanzioni amministrative
di cui ai commi 2, 3, 4 e 7 spettano al Comune territorialmente competente. I
proventi sono destinati al finanziamento dei piani di zona di ambito distrettuale
per la realizzazione delle finalità di cui alla presente legge.
10. Gli esercenti le attività esistenti assolvono agli obblighi di cui all’art. 5 entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e agli obblighi
di cui al comma 5 entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente
legge.
NOTE
[1] Comma sostituito dall’art. 84 della L.R. n. 5 del 4 marzo 2016.
[2] Comma modificato dall’art. 85 della L.R. n. 5 del 4 marzo 2016.
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