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PuGLia
LeGGe reGionaLe PuGLia 13/12/2013, n. 43
“Contrasto alla diffusione del gioco d’azzardo patologico (Gap)”
(…)
ART. 7 - Apertura ed esercizio dell’attività
1. L’esercizio delle sale da gioco e l’installazione di apparecchi da gioco di cui
all’art. 110, comma 6, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, emanato
con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, nonché ogni altra tipologia di offerta
di gioco con vincita in denaro sono soggetti al regime autorizzatorio previsto
dalle norme vigenti.
2. Fuori dai casi previsti dall’art. 110, comma 7, del r.d. 773/1931, l’autorizza-
zione all’esercizio non viene concessa nel caso di ubicazioni in un raggio non
inferiore a cinquecento
metri, misurati per la distanza pedonale più breve, da istituti scolastici di qualsi-
asi grado, luoghi di culto, oratori, impianti sportivi e centri giovanili, centri so-
ciali o altri istituti frequentati principalmente da giovani o strutture residenziali
o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socio-assistenziale e, inoltre,
strutture ricettive per categorie protette. L’autorizzazione è concessa
per cinque anni e può essere chiesto il rinnovo dopo la scadenza.
3. Per le autorizzazioni esistenti il termine di cinque anni decorre dalla data di
entrata in vigore della presente legge.
4. Al fine di perseguire le finalità di cui all’art. 1, salvo quanto previsto dalla nor-
mativa nazionale, i Comuni possono disciplinare, nell’ambito dei propri stru-
menti di pianificazione, gli elementi architettonici, strutturali e dimensionali
delle sale da gioco e delle relative pertinenze. I Comuni possono individuare
altri luoghi sensibili in cui può non essere concessa l’autorizzazione, tenuto
conto dell’impatto della stessa sul contesto urbano e sulla sicurezza urbana,
nonché dei problemi connessi con la viabilità, l’inquinamento acustico e il
disturbo della quiete pubblica.
5. Il personale operante nelle sale da gioco e gli esercenti sono tenuti a fre-
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